REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

            CAPO V                                                              
       Disposizioni finali                                                      
          Art. 22                                                               
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1990                                   
1. Il titolo della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14                      
(Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione            
- Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale                        
dell'emigrazione e dell'immigrazione) e' cosi' modificato:                      
"Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e norme per                    
l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione".                       
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1990 e'           
sostituito dal seguente:                                                        
"1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto il              
profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della                       
programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative                
degli Enti locali, gli emigrati ed i loro familiari.".                          
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n.           
14 del 1990 e' cosi' sostituita:                                                
"c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali              
sul fenomeno dell'emigrazione.".                                                
4. L'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"Art. 5                                                                         
Interventi socio-assistenziali                                                  
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari               
della presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 12 marzo           
2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per            
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi                  
sociali).                                                                       
2. La Giunta regionale emana altresi' disposizioni ai Comuni                    
affinche' provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli                 
emigrati che versino in stato di bisogno:                                       
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie,           
sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in           
un comune dell'Emilia-Romagna;                                                  
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in                       
Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo           
non gravi gia' su istituzioni od enti pubblici.                                 
3. I Comuni garantiscono altresi' in favore degli emigrati le                   
informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle                  
opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la               
pubblica Amministrazione e per una effettiva parita' di opportunita'            
con i cittadini residenti.                                                      
4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di                   
rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del comma 2 del presente           
articolo.".                                                                     
5. L'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"Art. 8                                                                         
Formazione e riqualificazione professionale                                     
1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in              
materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla                 
qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati                      
definitivamente in patria.".                                                    
6. L'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"Art. 9                                                                         
Interventi per il diritto allo studio                                           
1. Al fine di facilitare l'inserimento scolastico e formativo dei               
figli degli emigrati rientrati, la Regione, nel quadro della vigente            
normativa regionale, promuove, per gli emigrati, corsi di recupero              
linguistico e di reinserimento scolastico.                                      
2. Per favorire il reinserimento degli emigrati rientrati la Giunta             
regionale promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico           
e di lingua italiana per gli adulti.                                            
3. La Giunta regionale puo' istituire inoltre, in assenza di analoghi           
contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli            
emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonche' degli orfani residenti           
all'estero per la frequenza in Italia di scuole appartenenti al                 
sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10            
marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul           
diritto allo studio e all'istruzione) e di corsi universitari,                  
nonche' borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione           
anche post-universitari.".                                                      
7. L'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito             
dal seguente:                                                                   
"Art. 10                                                                        
Provvidenze in materia di edilizia residenziale                                 
1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i                  
benefici, sia in conto interessi che in conto capitale, previsti                
dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova                      
costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti               
benefici ai cittadini emigrati e' subordinata all'acquisizione della            
residenza in un comune della regione.                                           
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in                     
attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale,               
possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorita' a               
favore dei sopraindicati soggetti.                                              
3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di cui             
ai commi precedenti attraverso la pubblicazione nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani                
all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli.".               
8. Nell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 1990 sono                   
soppresse le parole "e gli immigrati".                                          
9. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 14 del 1990             
e' soppressa l'espressione "o da immigrati".                                    
10. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 1990            
sono soppresse le parole "e/o immigrati extracomunitari".                       
11. L'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito            
dal seguente:                                                                   
"Art. 17                                                                        
Interventi a sostegno di attivita'                                              
od iniziative di enti, associazioni e istituzioni                               
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,           
allo scopo di provvedere a sostenere le attivita' di carattere                  
sociale, culturale ed assistenziale svolte da enti pubblici, nonche'            
associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di               
lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che           
operino da almeno cinque anni, con carattere di continuita' e                   
specificita', a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro           
famiglie, puo' concedere contributi per lo svolgimento di dette                 
attivita'.                                                                      
2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle             
iniziative da realizzare. I soggetti destinatari sono tenuti a                  
presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo             
svolgimento dell'attivita' ammessa a contributo.                                
3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di iniziative           
promosse da organizzazioni non governative, nonche' attivita' rivolte           
alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.                 
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale                           
dell'emigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di           
cui al presente articolo.".                                                     
12. La rubrica del Titolo III della legge regionale n. 14 del 1990 e'           
cosi' sostituita: "Consulta regionale dell'emigrazione".                        
13. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 1990            
e' cosi' sostituita: "Consulta regionale dell'emigrazione".                     
14. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20, nonche' nelle successive           
lettere e) e g) del medesimo comma e' soppressa l'espressione "e                
l'immigrazione".                                                                
15. L'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 1990 e' cosi'                 
sostituito:                                                                     
"Art. 21                                                                        
Composizione della Consulta                                                     
1. La Consulta regionale dell'emigrazione e' costituita con decreto             
del Presidente della Giunta regionale. E' presieduta da un Assessore            
o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del            
proprio seno. Le funzioni di segretario sono svolte da un                       
collaboratore regionale. La Consulta e' composta da:                            
a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione                   
consiliare regionale competente;                                                
b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione             
designato dalle Consulte medesime;                                              
c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a            
tre;                                                                            
d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni, anche             
di volontariato, a carattere nazionale, che abbiano una sede                    
permanente nel territorio regionale e che operino con specificita' e            
continuita' da almeno tre anni in Italia ed all'estero a favore degli           
emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie;                              
e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti                     
stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti               
dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto           
della consistenza numerica, della dislocazione geografica e                     
dell'attivita' svolta dalle associazioni medesime;                              
f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei              
lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;                    
g) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza            
sociale che assistono gli emigrati ed i loro familiari e che operano            
in campo nazionale e regionale od abbiano uffici all'estero;                    
h) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;                      
i) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica                  
regionale);                                                                     
l) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;               
m) un rappresentante designato da ciascuna delle Universita' della              
regione;                                                                        
n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto               
allo studio universitario della regione;                                        
o) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato.".              
16. L'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 1990 e' sostituito            
dal seguente:                                                                   
"Art. 23                                                                        
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti                                
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'articolo 22, comma 8, e'                 
composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione, che lo                 
presiede, e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le                    
modalita' previste dal regolamento, di cui almeno uno in                        
rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero.                             
2. Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:                           
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della                  
Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio             
parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti             
di cui all'articolo 22, comma 6;                                                
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e              
per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti               
l'emigrazione;                                                                  
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli               
atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge             
e, in via d'urgenza, puo' esprimere pareri richiesti alla Consulta,             
salvo riferirne alla stessa nella sua prima successiva seduta.                  
3. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e propositiva                  
nell'ambito dei compiti della Consulta, il Comitato esecutivo puo'              
avvalersi di consulenti od esperti esterni o di gruppi di lavoro                
interdisciplinari.                                                              
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.                   
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della                   
Consulta.".                                                                     
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 e' citata alla nota 2             
all'articolo 21.                                                                
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 febbraio             
1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore                          
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 1 - Finalita' della legge                                                 
1. La Regione anche in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n.              
943 "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori           
extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine"                 
concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo                     
economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione                
regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali,            
gli emigrati, gli immigrati e i loro familiari.                                 
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale             
21 febbraio 1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore              
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Compiti della Regione                                                 
omissis                                                                         
2. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti per                     
realizzare il programma ed in particolare attua:                                
omissis                                                                         
c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul           
fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione.                                  
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14           
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                   
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:                  
"Art. 5 - Interventi socio-assistenziali                                        
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari               
della presente legge sono disciplinati dalla L.R. 12 gennaio 1985, n.           
2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale".             
2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi                    
disciplinate emana disposizioni affinche' in favore degli immigrati             
extracomunitari e dei loro familiari i Comuni promuovano:                       
a) l'istituzione di centri di prima accoglienza finalizzati fra                 
l'altro: 1) all'informazione sui diritti, doveri ed opportunita' per            
gli immigrati extracomunitari; 2) alla consulenza legale e                      
amministrativa, ivi comprese le procedure per i ricongiungimenti                
familiari; 3) alla facilitazione della fruizione delle prestazioni              
erogate dai servizi territoriali; 4) alla erogazione di prestazioni             
di segretariato sociale agli immigrati detenuti o dimessi dal                   
carcere; 5) alla promozione di attivita' volte alla valorizzazione              
della loro cultura e delle loro tradizioni, nonche' alla conoscenza             
della cultura e della lingua italiana;                                          
b) l'attuazione di interventi e servizi straordinari per coloro che             
versano in situazione di bisogno;                                               
c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze                   
abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio                    
pubblico.                                                                       
3. I Comuni per l'attuazione dei servizi ed interventi di cui al                
secondo comma possono avvalersi delle associazioni di volontariato e            
del privato sociale o di altre istituzioni che operino con                      
continuita' a favore degli immigrati extra-comunitari.                          
4. I progetti per la realizzazione degli interventi di cui al secondo           
comma sono approvati e finanziati con le procedure di cui agli                  
articoli 41, 42, 43 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e                
programmazione delle funzioni di assistenza sociale".                           
5. La Giunta regionale emana altresi' disposizioni ai Comuni                    
affinche' provvedano, a titolo di anticipazione:                                
a) in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno: 1) al              
concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie,                
sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in           
un comune dell'Emilia-Romagna; 2) al concorso nelle spese sostenute             
per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro             
familiari, ove il costo non gravi gia' su istituzioni o enti                    
pubblici;                                                                       
b) in favore degli immigrati che versino in stato di bisogno, al                
concorso nelle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di                  
immigrati extracomunitari e loro familiari, nel rispetto della                  
normativa nazionale e interregionale.                                           
6. In aggiunta alle informazioni previste dal secondo comma dell'art.           
4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, i Comuni garantiscono, altresi'             
in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso           
le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito           
approccio con la pubblica Amministrazione e per una effettiva parita'           
di opportunita' con i cittadini residenti.                                      
7. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di                   
rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del quinto comma del               
presente articolo.".                                                            
5) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e' citata alla nota 5                 
all'art. 1.                                                                     
Comma 5                                                                         
6) Il testo dell'art. 8 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14           
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                   
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:                  
"Art. 8 - Formazione e riqualificazione professionale                           
1. Gli interventi formativi, previsti dall'art. 3 della L.R. 24                 
luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della                    
formazione alle professioni", come sostituito dalla L.R. 31 gennaio             
1987, n. 5, a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'art.           
2 della stessa legge, sono indirizzati anche alla qualificazione o              
riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria e           
agli immigrati extracomunitari.                                                 
2. I requisiti per l'accesso dei cittadini stranieri ai corsi di                
formazione o ad altri interventi formativi vengono determinati dalle            
direttive previste dall'art. 13 della legge regionale precitata.                
3. La Regione puo' proporre inoltre al Ministero degli Affari esteri            
e al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale la realizzazione           
di progetti integrati per il reinserimento dei lavoratori                       
extracomunitari nei Paesi d'origine, a norma del terzo comma                    
dell'art. 9 della citata legge n. 943 del 30 dicembre 1986, nonche' a           
norma del punto d) del terzo comma e del quarto e quinto comma                  
dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina               
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".".               
Comma 6                                                                         
7) Il testo dell'art. 9 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14           
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                   
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:                  
"Art. 9 - Interventi per il diritto allo studio                                 
1. Nel rispetto delle competenze dell'autorita' scolastica; al fine             
di facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei           
figli degli emigrati rientrati; nonche', al fine di favorire per i              
figli degli immigrati il mantenimento dei legami con la cultura di              
origine; nell'ambito degli interventi previsti dalla L.R. 25 gennaio            
1983, n. 6 "Diritto allo studio", sono promossi, fra l'altro, per gli           
emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento                      
scolastico, e per gli immigrati, anche in collaborazione con enti e             
associazioni che operino nel settore dell'immigrazione, corsi di                
insegnamento della lingua di origine.                                           
2. Per favorire il completo reinserimento degli emigrati rientrati e            
per favorire il superamento delle difficolta' specifiche degli                  
immigrati stranieri, la Giunta regionale, all'interno degli                     
interventi di cui all'art. 5 della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6,                  
promuove altresi' corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico,           
di lingua italiana per gli adulti.                                              
3. La Giunta regionale puo' istituire inoltre, in assenza di analoghi           
contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli            
emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonche' degli orfani residenti           
all'estero, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche o                    
parificate di ogni grado e di corsi universitari, nonche' borse di              
studio per la frequenza di corsi di specializzazione, anche                     
post-universitaria.                                                             
4. In attuazione della L.R. 31 gennaio 1983, n. 8 "Diritto allo                 
studio universitario", e successive modificazioni, le Aziende per il            
diritto allo studio universitario (ADSU) determinano anche per gli              
studenti extracomunitari fasce in relazione al bisogno per l'accesso            
al servizio di mensa e agli alloggi universitari.".                             
8) Il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 concernente            
Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo                 
studio e all'istruzione e' il seguente:                                         
"Art. 1                                                                         
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto           
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, e' costituito              
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti              
locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario                      
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione           
della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della              
vita.                                                                           
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli                   
ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda                         
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le           
istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti                 
locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono               
agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la                 
domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti             
di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.                              
3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena liberta' per               
quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo                          
pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della                 
scuola, l'insegnamento e' improntato ai princi'pi di liberta'                   
stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un                 
servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto                 
educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti           
con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di           
carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per             
gli alunni le attivita' extra-curriculari che presuppongono o esigono           
l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.                
4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno              
richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano               
espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:              
a) un progetto educativo in armonia con i principi della                        
Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli                     
ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della                     
titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci;                        
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche                
propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;                        
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali                     
improntati alla partecipazione democratica;                                     
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne            
facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio valido           
per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;                    
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di              
studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;                            
f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere                   
riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di                 
istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;            
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;                        
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e                    
insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di                   
settore.                                                                        
4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di                     
abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla             
data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole                 
secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno                 
accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio             
nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che             
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il                  
personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne           
che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo              
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di                      
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato              
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.                                 
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla                      
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale           
di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti                 
vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle            
prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie            
di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e           
professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione                 
d'opera di personale fornito dei necessari requisiti (4).                       
6. Il Ministero della pubblica Istruzione accerta l'originario                  
possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della              
parita'.                                                                        
7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il                        
riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni           
di cui alla Parte II, Titolo VIII del testo unico delle disposizioni            
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di           
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile                
1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a               
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,            
il Ministro della pubblica Istruzione presenta al Parlamento una                
relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto,                
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il             
definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo             
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche           
al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie           
delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.                            
8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i                    
requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre             
1997, n. 460, e' riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo             
stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive                        
modificazioni.                                                                  
9.  Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e                       
all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie              
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza           
della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di           
cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di                      
finanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di              
Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata            
dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di             
studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado           
di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,           
emanato su proposta del Ministro della pubblica Istruzione entro                
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,           
sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le               
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e per                     
l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni                  
reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27              
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la               
fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.                  
10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del                   
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9 possono                 
fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma                   
equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa e'             
stata sostenuta. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di               
Bolzano disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente                 
comunicati al Ministero delle Finanze e al Ministero del Tesoro, del            
Bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti           
che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del               
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica provvede al               
corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del                
bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme            
stanziate ai sensi del comma 12.                                                
11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle             
famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di            
competenza di ciascuna Regione e delle Province autonome di Trento e            
di Bolzano in materia di diritto allo studio.                                   
12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e' autorizzata la               
spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di Lire 300 miliardi               
annue a decorrere dall'anno 2001.                                               
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in               
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli                  
stanziamenti iscritti alle unita' previsionali di base 3.1.2.1 e                
10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica                 
Istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60           
miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari                
parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di                      
partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico                     
integrato.                                                                      
14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7              
miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla               
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle                
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.                      
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13           
e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni             
per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del               
Bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di           
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del           
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica             
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a Lire              
327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica              
Istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al             
Ministero dei Trasporti e della Navigazione.                                    
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12,               
pari a Lire 250 miliardi per l'anno 2000 e Lire 300 miliardi per                
l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle                
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini             
del Bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'                       
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato             
di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della                    
Programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente               
utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70                
miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli           
Affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001                       
l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della                    
Navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi              
per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica               
Istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi                     
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.            
468, e successive modificazioni.                                                
17. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione                 
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le                   
occorrenti variazioni di bilancio.".                                            
Comma 7                                                                         
9) Il testo dell'art.10 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14           
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                   
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:                  
"Art. 10 - Provvidenze in materia di edilizia residenziale                      
1. Sono estesi agli emigrati che rientrino in Emilia-Romagna e agli             
immigrati extracomunitari residenti in un comune della regione i                
benefici, sia in conto interessi sia in conto capitale, previsti                
dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova                      
costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti               
benefici ai cittadini emigrati e' subordinata alla acquisizione della           
residenza in un comune della regione.                                           
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in                     
attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale,               
possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorita' a               
favore dei sopraindicati soggetti.                                              
3. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra Enti locali,             
enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed           
associazioni, rivolti ad assicurare ai lavoratori extracomunitari ed            
alle loro famiglie una prima adeguata soluzione abitativa. A tal fine           
la Regione, nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale a             
contributo pubblico, provvede alla predisposizione di programmi                 
attuativi dotati delle necessarie disponibilita' finanziarie. La                
Regione provvede a emanare regolamenti per le modalita' di gestione             
degli interventi e per l'istituzione di specifici fondi di garanzia a           
salvaguardia dei diritti dei locatori.                                          
4. Gli Enti competenti devono dare notizia degli interventi e                   
provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione            
nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai                    
Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati                  
emiliano-romagnoli, nonche' alle associazioni degli immigrati ed ai             
loro Consolati.".                                                               
Comma 8                                                                         
10) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 21 febbraio 1990, n.            
14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:                  
"Art. 12 - Provvedimenti in materia di agricoltura                              
1. Ferme restando le priorita' definite dall'art. 28 della L.R. 27              
agosto 1983, n. 34 "Delega di funzioni in materia di agricoltura e              
alimentazione - Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo            
agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle           
procedure" o da specifiche leggi regionali, i lavoratori emigrati               
rientrati e gli immigrati, singoli o associati, hanno titolo di                 
preferenza nell'accesso alle provvidenze regionali per il settore               
agricolo.".                                                                     
Comma 9                                                                         
11) Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 21 febbraio           
1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore                          
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 13 - Provvedimenti per l'incentivazione di attivita'                      
artigianali                                                                     
1. Per la concessione di contributi pubblici previsti per                       
l'artigianato dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive                   
modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 2 aprile 1982, n. 14 e                   
successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 9 aprile 1985, n.             
13 le imprese artigiane costituite da emigrati rientrati o da                   
immigrati, che abbiano presentato domanda, hanno titolo                         
preferenziale.                                                                  
omissis".                                                                       
Comma 10                                                                        
12) Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge regionale 21 febbraio           
1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore                          
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 15 - Interventi per l'occupazione nel settore commerciale a               
favore di emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari             
1. La Regione incentiva la costituzione di imprese in forma di ditte            
individuali o di societa' di persone e cooperative, operanti nel                
settore commerciale e turistico costituite, in misura superiore al              
50% degli addetti, da emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati                 
extracomunitari. Le imprese devono avere sede legale ed operare                 
prevalentemente nel territorio regionale. I soggetti che intendono              
beneficiare degli incentivi devono presentare progetti della durata             
massima di un triennio, che rappresentino la fattibilita'                       
economico-finanziaria e forniscano una previsione dell'occupazione              
realizzabile. I soggetti beneficiari debbono indicare se hanno                  
usufruito di altre provvidenze statali o locali per lo stesso                   
intervento.                                                                     
omissis".                                                                       
Comma 11                                                                        
13) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 21 febbraio 1990, n.            
14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:                  
"Art. 17 - Interventi a sostegno di attivita' e iniziative di enti,             
associazioni e istituzioni                                                      
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,           
allo scopo di provvedere a sostenere le attivita' di carattere                  
sociale, culturale e assistenziale svolte da Enti pubblici, nonche'             
associazioni, organizzazioni e istituzioni private senza fini di                
lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che           
operino da almeno cinque anni con carattere di continuita' e                    
specificita', a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli                 
immigrati, delle loro famiglie, puo' concedere contributi per lo                
svolgimento di dette attivita'.                                                 
2. Alle associazioni di immigrati extracomunitari esistenti sul                 
territorio regionale o costituite a seguito dell'entrata in vigore              
della legge 30 dicembre 1986, n. 943 possono essere concessi                    
contributi anche qualora operino da meno di cinque anni.                        
3. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle             
iniziative da realizzare e i soggetti destinatari sono tenuti a                 
presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo             
svolgimento dell'attivita' ammessa a contributo.                                
4. La Regione Emilia-Romagna, a norma di quanto previsto dal punto e)           
del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge             
26 febbraio 1987, n. 49, favorisce la realizzazione di iniziative               
promosse da organizzazioni non governative con particolare riguardo a           
progetti che agevolino il rientro di immigrati extracomunitari, ed              
attivita' rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione               
internazionale.                                                                 
5. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale                           
dell'emigrazione e dell'immigrazione, emana direttive per la                    
concessione di contributi di cui al presente articolo.".                        
Comma 12                                                                        
14) La rubrica del Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990,           
n. 14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e             
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' citata alla nota 1            
all'articolo 21.                                                                
Comma 13                                                                        
15) La rubrica dell'art. 20 della legge regionale 21 febbraio 1990,             
n. 14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e             
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' la seguente:                  
"Art. 20 - Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione"             
Comma 14                                                                        
16) Il testo dell'art. 20, comma 1, della legge regionale 21 febbraio           
1990, n. 14 concernente Iniziative regionali in favore                          
dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione            
della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 20 - Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione              
1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e           
l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha            
il compito di:                                                                  
a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali             
alle esigenze emergenti nel settore;                                            
b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma            
regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli interventi           
oggetto della presente legge;                                                   
c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle                        
problematiche concernenti i fenomeni migratori;                                 
d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui                
all'articolo 2;                                                                 
e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi                  
regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione e                        
l'immigrazione;                                                                 
f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli                  
interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;                 
g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti                
l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le                  
associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;                    
h) agire in collegamento con le Consulte di altre Regioni e                     
promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi            
comunitari;                                                                     
i) segnalare l'opportunita' di proporre al Parlamento, ai sensi                 
dell'art. 121 della Costituzione, e agli organismi comunitari                   
provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei                    
migranti;                                                                       
l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali                
presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della            
Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e              
delle loro famiglie di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986,             
n. 943, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o            
istituti universitari;                                                          
m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti           
organi della Regione.".                                                         
Comma 15                                                                        
17) Il testo dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1990, n.            
14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:                  
"Art. 21 - Composizione della Consulta                                          
1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e'                
costituita con decreto del Presidente della Giunta. E' presieduta da            
un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al            
di fuori del proprio seno, ed e' composta da:                                   
a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione                   
consiliare regionale competente;                                                
b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione             
e/o immigrazione, designato dalle medesime;                                     
c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a            
tre;                                                                            
d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni anche di           
volontariato a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente             
nel territorio regionale e che operino con specificita' e continuita'           
da almeno tre anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati               
emiliano-romagnoli, degli immigrati e delle loro famiglie;                      
e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti                     
stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti               
dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto           
della consistenza numerica, della dislocazione geografica e                     
dell'attivita' svolta dalle associazioni medesime;                              
f) venti immigrati, dei quali almeno cinque donne, in rappresentanza            
delle associazioni esistenti in Emilia-Romagna e delle maggiori                 
etnie, designati dal Forum delle associazioni di cui all'art.                   
23-bis;                                                                         
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei              
lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;                    
h) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza            
sociale che assistono gli emigrati e i loro familiari e che operano             
in campo nazionale e regionale o abbiano uffici all'estero;                     
i) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;                      
l) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica)                 
regionale;                                                                      
m) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;               
n) un rappresentante designato da ciascuna delle Universita' della              
regione;                                                                        
o) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto               
allo studio universitario della regione;                                        
p) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato.                
Le funzioni di Segretario sono svolge da un collaboratore regionale.            
2. Tra i componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono                     
individuati i coordinatori di area, i cui compiti e funzioni sono               
determinati con apposito atto della Giunta regionale, su proposta               
della Consulta.                                                                 
3. I membri di cui alle lettere d), e), f) e h) sono nominati dal               
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in base alle                     
designazioni delle organizzazioni, associazioni o enti di                       
appartenenza.                                                                   
4. La Consulta e' costituita all'inizio di ogni legislatura e scade             
nel termine fissato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della L.R. 27               
maggio 1994, n. 24.                                                             
5. I componenti della Consulta decadono con il venir meno                       
dell'eventuale mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti,             
associazioni od organizzazioni che li hanno designati, oppure quando            
risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle                 
riunioni della Consulta ovvero, nel caso dei consultori di cui alle             
lettere e) ed f) del comma 1, quando perdano la residenza nel Paese             
di emigrazione.                                                                 
6. Per le designazioni di altri soggetti previsti dal comma 1 si                
applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 27 maggio               
1994, n. 24.".                                                                  
Comma 16                                                                        
18) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 21 febbraio 1990, n.            
14 concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e' il seguente:                  
"Art. 23 - Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti                     
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, e' composto dal                 
Presidente della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione che lo           
presiede e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalita'           
previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli             
emiliano-romagnoli all'estero, e uno in rappresentanza degli                    
immigrati extracomunitari.                                                      
2. Il Comitato esecutivo:                                                       
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della                  
Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio             
parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti             
di cui al sesto comma dell'art. 22;                                             
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e              
per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti               
l'emigrazione e l'immigrazione;                                                 
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli               
atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge             
e, in via d'urgenza, puo' esprimere pareri richiesti alla Consulta,             
salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.                  
3. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e propositiva                  
nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo puo'               
avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro                 
interdisciplinari.                                                              
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.                   
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della                   
Consulta.".                                                                     

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