LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 22
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per la concessione di contributi per la ristrutturazione e
l'adeguamento di strutture destinate ad attivita' rivolte ai giovani
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale
25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche
rivolte ai giovani) e' disposta, per l'esercizio finanziario 2004,
un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere
sul Capitolo 71572 appartenente alla UPB 1.6.5.3.27540 -
Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai
giovani.
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 25
giugno 1996, n. 21 concernente Promozione e coordinamento delle
politiche rivolte ai giovani e' il seguente:
"Art. 4 - Contributi regionali
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di
contributi per:
a) (omissis);
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad
attivita' rivolte ai giovani.
(omissis)".