LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 21
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali
dei centri montani minori
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 97 del
1994, in materia di semplificazione del regime fiscale per i piccoli
imprenditori commerciali dei centri montani minori, la Giunta
regionale individua i Comuni montani con meno di mille abitanti ed i
centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi negli altri
Comuni montani.
2. L'individuazione di cui al comma 1 e' sottoposta a verifica ed
aggiornamento quinquennale.
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:
"Art. 16 - Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali
1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri
abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni
montani ed individuati dalle rispettive Regioni, la determinazione
del reddito d'impresa per attivita' commerciali e per i pubblici
esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore
aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000
puo' avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un
concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal
caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni
documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.
2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e
chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonche' le tabelle
merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal
consiglio comunale".