REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO IV                                                          
        DISPOSIZIONI IN MATERIA                                                 
     DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  PER LO SVILUPPO        
        DELLE ZONE MONTANE                                                      
          Art. 21                                                               
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali                             
dei centri montani minori                                                       
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 97 del             
1994, in materia di semplificazione del regime fiscale per i piccoli            
imprenditori commerciali dei centri montani minori, la Giunta                   
regionale individua i Comuni montani con meno di mille abitanti ed i            
centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi negli altri            
Comuni montani.                                                                 
2. L'individuazione di cui al comma 1 e' sottoposta a verifica ed               
aggiornamento quinquennale.                                                     
NOTA ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97                     
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:              
"Art. 16 - Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali                  
1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri               
abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni                  
montani ed individuati dalle rispettive Regioni, la determinazione              
del reddito d'impresa per attivita' commerciali e per i pubblici                
esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore                 
aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a lire 60.000.000               
puo' avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un             
concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal              
caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni                      
documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.                      
2. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e                    
chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonche' le tabelle                  
merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal              
consiglio comunale".                                                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina