REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

           CAPO VI                                                              
       Sistema regionale di negoziazione telematica                             
       per le pubbliche amministrazioni                                         
          Art. 21                                                               
Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato                             
1. La struttura regionale di acquisto stipula, nel rispetto delle               
procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la               
fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni,                        
convenzioni-quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad               
eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti            
conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima             
impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni              
che ne hanno obbligo o facolta' ai sensi del presente articolo; dette           
convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera                
concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo             
della durata nel tempo e della quantita' dei beni e dei servizi                 
oggetto delle stesse.                                                           
2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono                  
obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente           
articolo.                                                                       
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno                 
facolta' di aderire alle convenzioni di cui al comma 1; in                      
particolare, tali soggetti possono aderire a singole convenzioni                
attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in              
volta ne ravvisino l'opportunita', ovvero possono aderire al sistema            
delle convenzioni con provvedimento di portata generale, ferma                  
restando la necessita' di emettere ordinativi di fornitura per il               
perfezionamento dei singoli acquisti.                                           
4. La struttura regionale di acquisto puo' svolgere per beni e                  
servizi non ricompresi in convenzioni operative la funzione di                  
stazione appaltante per conto ovvero in nome e per conto di uno o               
piu' dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b),             
che ne facciano specifica richiesta.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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