LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"
Art. 21
Modifiche all'articolo 37
1. Il comma 2 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal
seguente:
"2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a
quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge
in materia di autorizzazione al funzionamento, rispettivamente entro
tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative
direttive di prima attuazione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 e' abrogato.
3. Il comma 4 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal
seguente:
"4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli
di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento
dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in
servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli
stessi erano in possesso in tale data.".
4. Il comma 7 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal
seguente:
"7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in
materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere
esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.".
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 14 aprile 2004 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente "Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 37 - Norme transitorie e finali
omissis.
2. Le strutture funzionanti alla data di entrata in vigore della
presente legge devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal
Titolo III della presente legge, rispettivamente entro tre anni ed
entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di
attuazione.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 37 - Norme transitorie e finali
omissis.
3. Per i servizi funzionanti la direttiva di cui all'art. 1, comma 3
concernente i requisiti strutturali potra' prevedere deroghe agli
standard strutturali previsti dalla presente legge.
omissis".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 37, comma 4, della legge regionale 10 gennaio
2000, n.1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 37 - Norme transitorie e finali
omissis
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla
normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
omissis".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 37, comma 7, della legge regionale 10 gennaio
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la
prima infanzia e' il seguente:
"Art. 37 - Norme transitorie e finali
omissis
7. In sede di prima applicazione e per i primi due anni dall'entrata
in vigore della presente legge, le funzioni relative
all'accreditamento, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di cui
all'art. 21, comma 2, possono essere esercitate dalla Regione su
richiesta dei Comuni.".
LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge, d'iniziativa:
- del consigliere Parma, presentato in data 14 luglio 2003; oggetto
consiliare n. 4638 (VII legislatura);
- della Giunta regionale: deliberazione n. 2181 del 3 novembre 2003;
oggetto consiliare n. 5048 (VII legislatura);
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente, sul n. 252 in data 22 luglio 2003 e sul n.
276 in data 14 novembre 2003;
- assegnati alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Fomazione Lavoro", in sede referente e in sede consultiva alla
IV Commissione consiliare "Sanita' e Politiche sociali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 18
febbraio 2004, con richiesta di relazione orale in aula del
consigliere Andrea Gnassi;
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6
aprile 2004 atto n. 131.