REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 21                                                               
Modifiche all'articolo 37                                                       
1. Il comma 2 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal              
seguente:                                                                       
"2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a              
quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge             
in materia di autorizzazione al funzionamento, rispettivamente entro            
tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative                    
direttive di prima attuazione.".                                                
2. Il comma 3 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 e' abrogato.                   
3. Il comma 4 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal              
seguente:                                                                       
"4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli            
di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento                       
dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in                   
servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli            
stessi erano in possesso in tale data.".                                        
4. Il comma 7 dell'articolo 37 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal              
seguente:                                                                       
"7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in                   
materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere                 
esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.".                             
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 14 aprile 2004  VASCO ERRANI                                           
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 37, comma 2, della legge regionale 10 gennaio             
2000, n. 1 concernente "Norme in materia di servizi educativi per la            
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 37 - Norme transitorie e finali                                           
omissis.                                                                        
2. Le strutture funzionanti alla data di entrata in vigore della                
presente legge devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal           
Titolo III della presente legge, rispettivamente entro tre anni ed              
entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di                   
attuazione.                                                                     
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 10 gennaio             
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 37 - Norme transitorie e finali                                           
omissis.                                                                        
3. Per i servizi funzionanti la direttiva di cui all'art. 1, comma 3            
concernente i requisiti strutturali potra' prevedere deroghe agli               
standard strutturali previsti dalla presente legge.                             
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 37, comma 4, della legge regionale 10 gennaio             
2000, n.1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la              
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 37 - Norme transitorie e finali                                           
omissis                                                                         
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della            
presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla                    
normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.                       
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 37, comma 7, della legge regionale 10 gennaio             
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 37 - Norme transitorie e finali                                           
omissis                                                                         
7. In sede di prima applicazione e per i primi due anni dall'entrata            
in vigore della presente legge, le funzioni relative                            
all'accreditamento, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di cui            
all'art. 21, comma 2, possono essere esercitate dalla Regione su                
richiesta dei Comuni.".                                                         
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetti di legge, d'iniziativa:                                                
- del consigliere Parma, presentato in data 14 luglio 2003; oggetto             
consiliare n. 4638 (VII legislatura);                                           
- della Giunta regionale: deliberazione n. 2181 del 3 novembre 2003;            
oggetto consiliare n. 5048 (VII legislatura);                                   
- pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione rispettivamente, sul n. 252 in data 22 luglio 2003 e sul n.             
276 in data 14 novembre 2003;                                                   
- assegnati alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura           
Scuola Fomazione Lavoro", in sede referente e in sede consultiva alla           
IV Commissione consiliare "Sanita' e Politiche sociali".                        
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1 del 18               
febbraio 2004, con richiesta di relazione orale in aula del                     
consigliere Andrea Gnassi;                                                      
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6             
aprile 2004 atto n. 131.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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