REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 21                                                               
Vigilanza e sanzioni amministrative                                             
1. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione,                  
nonche' le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite              
dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione                        
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 Euro            
a 2.000,00 Euro.                                                                
2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano anche alle violazioni           
delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio                
decreto n. 368 del 1904.                                                        
3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi           
senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto               
previsto nel titolo comporta segnalazione all'Autorita' giudiziaria             
ed e' punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al                 
doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto, e               
comunque non inferiore ad Euro 5.000,00.                                        
4. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del           
regime idraulico comportano segnalazione all'autorita' giudiziaria e            
sono punite con sanzione pecuniaria da Euro 2.000,00 a Euro                     
20.000,00; la Regione inoltre, puo' disporre la riduzione in                    
pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei             
casi di urgenza nonche' nei casi di inadempimento dell'ordinanza di             
ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese            
a carico del trasgressore.                                                      
5. Le attivita' connesse con l'accertamento e la contestazione delle            
violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, nonche' la determinazione e                
applicazione delle relative sanzioni amministrative sono disciplinate           
dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina                         
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza                   
regionale).                                                                     
6.  Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto                      
dall'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.                          
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 134 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368               
concernente Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei                  
terreni paludosi e' il seguente:                                                
          Art. 134                                                              
Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi            
non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei                  
seguenti artt. 136 e 137:                                                       
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le            
quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei            
corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della Legge 20/3/1865              
sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;                         
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi                 
d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle                
opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;                           
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle               
palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che                    
sostengono le ripe dei corsi d'acqua;                                           
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei            
corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;                 
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione            
nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o                   
l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di                   
trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di                  
animali e bestiami di ogni sorta. E' libera solamente la pesca coi              
coppi e con le cannucce in quelle sole localita', ove attualmente si            
esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora            
vigenti;                                                                        
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e           
sulle loro dipendenze, nonche' sulle sponde, scarpe e banchine dei              
corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di             
animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi               
appositamente costruiti;                                                        
g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere            
qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua,                 
diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per             
qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici              
industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute            
nell'art. 133, lettera f);                                                      
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione gia'            
esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi              
d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette            
parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di                 
scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di                     
derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il           
pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;                   
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti            
o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della                   
bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora e' circoscritta e                     
permessa;                                                                       
k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino           
e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;                                
l) lo stabilimento di nuove risaie;                                             
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli                
argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli                       
abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica;            
e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli               
stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;                              
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie           
dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette               
estrazioni puo' essere limitata o revocata ogni qualvolta venga                 
riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici           
o privati;                                                                      
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori                     
attraverso i canali e le strade di bonifica.".                                  
2) Il testo dell'art. 135 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368               
concernente Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei                  
terreni paludosi e' il seguente:                                                
"Art. 135                                                                       
Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti                      
specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art.            
134.                                                                            
Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo                       
all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori,               
atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o)           
dello stesso art. 134.                                                          
I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti            
indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della              
licenza di che e' parola nel presente articolo.".                               
3) Il testo dell'art. 137 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368               
concernente Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei                  
terreni paludosi e' il seguente:                                                
"Art.137                                                                        
Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la              
durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono               
assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo             
canone.                                                                         
Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali              
concessioni e licenze in tutti i casi accordate:                                
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;                                     
b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti           
o fatti permessi;                                                               
c) con la facolta' nel concedente di revocarle o modificarle od                 
imporvi altre condizioni;                                                       
d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico             
di legge, nonche' quelle del presente regolamento;                              
e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto,                   
registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute                   
necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di             
atti, ecc.;                                                                     
f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al                   
pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza             
dalla medesima.                                                                 
Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo             
ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.               
Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al                    
precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione                      
nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e                 
presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati               
della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.                           
Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo pero' il concessionario               
deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio,                 
secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della                      
concessione stessa.".                                                           
Comma 5                                                                         
4) La legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 concerne Disciplina                 
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza                   
regionale.                                                                      
Comma 6                                                                         
5) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21            
concernente Disciplina dell'applicazione delle sanzioni                         
amministrative di competenza regionale e' il seguente:                          
"Art. 13 - Pagamento in misura ridotta                                          
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla                
terza del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa            
o, se pi favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa,                
oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta                 
giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata,              
dalla notificazione degli estremi della violazione.                             
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le              
norme anteriori all'entrata in vigore della legge statale non                   
consentivano l'oblazione.                                                       
Il pagamento in misura ridotta e' effettuato mediante versamento in             
appositi conti correnti postali intestati alla Regione o agli Enti di           
cui al precedente articolo 4.                                                   
Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta puo' essere                   
effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente                       
accertatore, con le modalita' previste nell'ordinamento dei                     
rispettivi enti.".                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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