LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 21
Norme transitorie
1. Nelle more della costituzione della Consulta regionale per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, il
programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e'
approvato prescindendo dalle proposte ed osservazioni previsti
all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, in sede di
prima nomina, la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla scadenza del
successivo mandato amministrativo rispetto a quello di approvazione
della presente legge.
3. La Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione prevista
dal Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14
(Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione
- Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione) assume la denominazione di
Consulta regionale per l'emigrazione, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 22, comma 13 della presente legge. Essa
continua ad operare per le funzioni specifiche in materia di
emigrazione, con la composizione risultante dalle modifiche di cui
all'articolo 22, comma 15, della presente legge senza la necessita'
di specifico rinnovo dei propri componenti. Cessa dalla carica il
componente del Comitato esecutivo eletto in rappresentanza degli
immigrati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
la Consulta provvede alla sostituzione di detto componente.
4. Ai procedimenti riferiti a cittadini stranieri immigrati, non
ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 14
del 1990 nel testo previgente le modifiche ed abrogazioni apportate
dalla presente legge.
NOTE ALL'ART. 21
Comma 3
1) Il Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) concerne Consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.
Comma 4
2) La legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concerne Iniziative
regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove
norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione.