REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

            CAPO V                                                              
       Disposizioni finali                                                      
          Art. 21                                                               
Norme transitorie                                                               
1. Nelle more della costituzione della Consulta regionale per                   
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, il                    
programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e'              
approvato prescindendo dalle proposte ed osservazioni previsti                  
all'articolo 6, comma 1, lettera b).                                            
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, in sede di              
prima nomina, la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei              
cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla scadenza del            
successivo mandato amministrativo rispetto a quello di approvazione             
della presente legge.                                                           
3. La Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione prevista            
dal Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14                    
(Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione            
- Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale                        
dell'emigrazione e dell'immigrazione) assume la denominazione di                
Consulta regionale per l'emigrazione, in conformita' a quanto                   
previsto dall'articolo 22, comma 13 della presente legge. Essa                  
continua ad operare per le funzioni specifiche in materia di                    
emigrazione, con la composizione risultante dalle modifiche di cui              
all'articolo 22, comma 15, della presente legge senza la necessita'             
di specifico rinnovo dei propri componenti. Cessa dalla carica il               
componente del Comitato esecutivo eletto in rappresentanza degli                
immigrati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge           
la Consulta provvede alla sostituzione di detto componente.                     
4. Ai procedimenti riferiti a cittadini stranieri immigrati, non                
ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge,            
continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 14            
del 1990 nel testo previgente le modifiche ed abrogazioni apportate             
dalla presente legge.                                                           
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14                  
concernente Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                   
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) concerne Consulta               
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.                                 
Comma 4                                                                         
2) La legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 concerne Iniziative               
regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove                
norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e             
dell'immigrazione.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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