LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 21
Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8
della legge regionale n. 40 del 2001
e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
1. Al bilancio e' allegato un apposito documento che disaggrega per
ogni unita' previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11,
comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione delle spese, e' disposta l'assegnazione delle
risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo
quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1,
a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 della legge
regionale n. 40 del 2001.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse
ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono
integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di
variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle
competenze adottati nel corso dell'esercizio.
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11, comma 6 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' citato alla nota 1 all'art.14.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 11, comma 8 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4 e' citato alla nota 1 all'art.14.