REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 21                                                               
Interventi in materia di opere idrauliche                                       
nei corsi d'acqua di competenza regionale                                       
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena            
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza                 
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio                      
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,             
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere              
idrauliche delle diverse categorie) e' disposta l'autorizzazione di             
spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B.                   
1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale,              
per l'esercizio 2005, di Euro 450.000,00.                                       
NOTA ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 concerne Testo unico delle           
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse               
categorie.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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