REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 21                                                               
Sanzioni pecuniarie                                                             
1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie                 
previste dalla presente legge sono riscossi dal Comune e destinati:             
a) all'anticipazione delle spese per la demolizione delle opere                 
abusive e di ripristino dello stato dei luoghi;                                 
b) al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione                 
urbana dei nuclei abitativi interessati dall'abusivismo edilizio;               
c) ad incentivare lo svolgimento dell'attivita' di controllo,                   
attraverso progetti finalizzati che coinvolgano il personale                    
dipendente;                                                                     
d) allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati             
alla prevenzione degli abusi anche in accordo con altri enti preposti           
alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente.                               
2. Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie previste dalla                 
presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione                     
consiliare competente, stabilisce i criteri per la determinazione del           
valore venale degli immobili e delle opere in relazione ai valori               
medi riscontrati nel mercato immobiliare, tenendo conto                         
dell'eventuale aumento del valore complessivo dell'immobile. Le                 
Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo               
medio provvedono all'aggiornamento annuale del valore venale degli              
immobili per l'ambito di competenza. Fino all'approvazione della                
deliberazione della Giunta regionale, le sanzioni sono calcolate                
secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della                    
Repubblica n. 380 del 2001, come specificato e integrato                        
dall'articolo 25, comma 2, lettera e), della legge regionale 19                 
dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di                      
espropri).                                                                      
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380             
concerne Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari             
in materia edilizia (Testo A).                                                  
2) Il testo dell'art. 25, comma 2, lettera e) della legge regionale             
19 dicembre 2002, n. 37 concernente Disposizioni regionali in materia           
di espropri e' il seguente:                                                     
"Art. 25 - Competenze                                                           
(omissis)                                                                       
2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:                            
(omissis)                                                                       
e) esercita i compiti gia' attribuiti dalla legislazione statale alle           
Agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in            
caso di abusi edilizi.                                                          
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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