REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO IV                                                          
        DISPOSIZIONI IN MATERIA                                                 
     DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  PER LO SVILUPPO        
        DELLE ZONE MONTANE                                                      
          Art. 20                                                               
Tutela e valorizzazione                                                         
del patrimonio ambientale e paesaggistico                                       
1. Le Comunita' montane operano al fine di tutelare il patrimonio               
ambientale e paesaggistico della montagna quale elemento portante               
della sua valorizzazione per lo sviluppo del turismo di qualita'.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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