REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

           CAPO VI                                                              
       Sistema regionale di negoziazione telematica                             
       per le pubbliche amministrazioni                                         
          Art. 20                                                               
Trasformazione in societa' per azioni                                           
1. Sulla base dei risultati conseguiti nel consolidamento del sistema           
di razionalizzazione degli acquisti e anche a seguito della                     
presentazione della relazione di cui all'articolo 24, il Presidente             
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e'                  
autorizzato a trasformare l'agenzia di cui all'articolo 19 in                   
societa' per azioni avente ad oggetto sociale esclusivamente la                 
gestione del sistema e lo svolgimento delle attivita' di cui                    
all'articolo 18 e piu' in generale alle disposizioni del presente               
Capo nonche' le relative attivita' strumentali.                                 
2. Il capitale sociale e' inizialmente pari al limite legale minimo             
per la costituzione delle societa' per azioni; alla societa' possono            
partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la           
maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.                           
3. La costituzione della societa' comporta, secondo le disposizioni             
adottate con provvedimento approvato dalla Giunta regionale, il                 
trasferimento ad essa dei rapporti giuridici, dei beni e delle                  
dotazioni strumentali dell'agenzia.                                             
4. La Regione puo' conferire nella societa' o trasferire ad essa beni           
strumentali, di cui la Regione stessa sia proprietaria, funzionali              
all'espletamento dell'oggetto sociale.                                          
5. Si applicano alla societa' le disposizioni di cui all'articolo 19,           
commi 5, 6 e 8.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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