REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 20                                                               
Sostituzione dell'articolo 36                                                   
1. L'articolo 36 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:                  
"Art. 36                                                                        
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse           
provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per           
le politiche sociali, nonche' mediante la modifica o l'istituzione di           
apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli nella parte            
spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria               
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della               
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della            
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e           
27 marzo 1972, n. 4).".                                                         
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 36 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1            
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima                  
infanzia e' il seguente:                                                        
"Art. 36 - Norma finanziaria                                                    
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante              
l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio               
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in               
sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di                
quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.".                 
2) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4 e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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