REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 20                                                               
Canoni, spese istruttorie e cauzione                                            
1. La concessione e' rilasciata previo pagamento di una annualita'              
del canone e delle spese istruttorie, nonche' previo versamento del             
deposito cauzionale.                                                            
2. Per gli utilizzi non espressamente contemplati il canone annuo di            
concessione per le aree del demanio idrico non puo' essere stabilito            
in misura inferiore a 125,00 Euro.                                              
3. I canoni per le concessioni delle aree del demanio idrico sono               
determinati come segue:                                                         
a) uso agricolo: 1) terreni a campagna: da 1,5 a 2,5 per cento del              
valore agricolo medio per la zona di riferimento; 2) terreni in                 
golena: da 90,00 Euro a 120,00 Euro ad ettaro; 3) sfalcio di argini:            
da 15,00 Euro a 20,00 Euro ad ettaro; 4) coltivazione di pioppi o               
altre specie arboree: da 180,00 Euro a 480,00 Euro ad ettaro;                   
b) orti ad uso domestico: 125,00 Euro per superficie fino a 200 metri           
quadrati;                                                                       
c) area cortiliva, giardino privato: dal 4 al 5 per cento del valore            
stimato dell'area;                                                              
d) occupazioni con fabbricati residenziali o produttivi comunque                
amovibili, posti auto scoperti, parcheggi, e simili: 70 per cento del           
valore di locazione fissato dall'Osservatorio dei valori immobiliari            
dell'Agenzia del territorio per la Provincia, Comune e zona di                  
riferimento;                                                                    
e) occupazione con manufatti per scarichi:  1) da abitazioni civili:            
100,00 Euro per acque meteoriche, 150,00 Euro per acque depurate; 2)            
da aree pubbliche: 200,00 Euro per acque meteoriche, 300,00 Euro per            
acque depuratori urbani; 3) da insediamenti industriali: 300,00 Euro            
per acque meteoriche, 450,00 Euro per acque depurate;                           
f) attraversamenti e parallelismi: 1) linee elettriche: fino a 30.000           
Volt  65,00 Euro; da 30.000 a 150.000 Volt   85,00 Euro; da 150.000 a           
250.000 Volt 135,00 Euro; oltre 250.000 Volt  195,00 Euro; 2) linee             
telefoniche aeree: 125,00 Euro quota fissa per ciascun                          
attraversamento; 3) cavi e tubi agganciati a ponti esistenti o                  
inseriti nell'impalcato: 125,00 Euro; 4) cavi e tubi sotterranei o              
aerei: 150,00 Euro quota fissa per attraversamenti fino a 10 metri              
lineari, da 2,00 Euro a 5,00 Euro per ogni metro lineare in pi per la           
posa di guaine di cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche,                    
fognature e acquedotti fino a centimetri 60 di diametro, da 5,00 Euro           
a 6,00 Euro per ogni metro lineare in pi per condotte e fognature               
oltre i centimetri 60 di diametro;                                              
g) ponti: 1) strade statali, comunali e provinciali: 125,00 Euro; 2)            
ponti autostradali e ferroviari: 150,00 Euro per luce netta inferiore           
a 6 metri; 500,00 Euro per luce pari o superiore a 6 metri; 3) ponti            
privati ciclabili o ponti stradali ad unica corsia: 150,00 Euro quota           
fissa per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 Euro + 5,00           
Euro per ogni metro lineare in pi rispetto ai primi 10; 4) ponti                
privati stradali a due o pi corsie: 150,00 Euro + 75,00 Euro per ogni           
corsia in pi per attraversamenti fino a 10 metri lineari, 150,00 Euro           
+ 75,00 Euro per ogni corsia in pi + 5,00 Euro per ogni metro lineare           
e corsia in pi oltre i 10 metri lineari;                                        
h) strade arginali e rampe di collegamento: 1) strade statali,                  
comunali e provinciali: 125,00 Euro; 2) strade private: 150,00 Euro             
fino a 2 chilometri, 50,00 Euro per ogni chilometro eccedente; 3)               
strade ad uso industriale o commerciale: 250,00 Euro fino a 2                   
chilometri, 50,00 Euro per ogni chilometro eccedente; 4) rampe                  
pedonali:  75,00 Euro; 5) rampe carrabili: 125,00 Euro;                         
i) altre occupazioni con manufatti e opere varie: 1) cabina                     
elettrica, per telecomunicazioni e similari: 300,00 Euro quota fissa            
fino a 20 metri quadrati; per ogni metro quadrato in pi si applicano            
i criteri validi per le aree cortilive; 2) depuratore: 300,00 Euro              
fino a 40 metri quadrati; per ogni metro quadrato in pi si applicano            
i criteri validi per le aree cortilive; 3) pali: 75,00 Euro, tralicci           
e antenne 150,00 Euro; 4) opere di cantierizzazione: 125,00 Euro per            
occupazioni di superfici modeste con impalcature, ponteggi e simili;            
diversamente, per opere di cantierizzazione pi complesse, si applica            
il canone previsto per utilizzazioni od opere analoghe; 5) cartelli             
pubblicitari: fino a 3 metri quadrati: monofacciali 150,00 Euro e               
50,00 Euro per ogni metro quadrato eccedente, bifacciali 230,00 Euro            
e 75,00 Euro per ogni metro quadrato eccedente;                                 
l) occupazione di spazio acqueo: 3,00 Euro al metro quadrato con                
quota fissa minima di 125,00 Euro;                                              
m) estrazione di materiali litoidi per gli interventi di cui                    
all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17            
(Disciplina delle attivita' estrattive): 1) ghiaia: 4,00 Euro per               
metro cubo; 2) sabbia: 3,50 Euro per metro cubo; 3) sabbia di Po:               
4,00 Euro per metro cubo; 4) misto di sabbia e limo: 2,80 Euro per              
metro cubo; 5) terre limose e argillose: 0,80 Euro per metro cubo.              
4. Per la determinazione del canone quando non previsto in termine              
fisso, per i casi non compresi nel comma 3, nonche' per aggiornamenti           
e rideterminazioni, il canone viene computato sulla base dei seguenti           
elementi:                                                                       
a) tipo di utilizzo;                                                            
b) estensione del bene occupato;                                                
c) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico;                        
d) redditivita' presunta del bene concesso e dell'attivita' svolta.             
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,           
provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione            
degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di                
ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in                
diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto             
ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in               
relazione a determinati usi sulla base dei criteri di cui al comma              
4.                                                                              
6. In caso di concessioni rilasciate per finalita' di ordine                    
ambientale, sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative            
il canone annuo puo' essere ridotto fino al 10 per cento rispettando            
il limite minimo stabilito al comma 2.                                          
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi'            
agli attraversamenti di qualsiasi natura che insistono sulle aree del           
demanio idrico.                                                                 
8. L'autorita' amministrativa adotta un unico atto concessorio                  
qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga una occupazione           
di area del demanio idrico. Il canone da corrispondere e' quello                
relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione e'                 
strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento                  
dell'opera di presa.                                                            
9. Le spese occorrenti per l'istruttoria tecnico-amministrativa                 
relativa alle domande di concessione per aree del demanio idrico sono           
determinate in modo forfettario nella misura minima di 75,00 Euro.              
Qualora la particolare complessita' dell'istruttoria comporti                   
maggiori adempimenti o spese superiori, l'importo e' integrato                  
secondo parametri stabiliti da deliberazione della Giunta regionale.            
Il pagamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato                  
all'atto della presentazione della domanda, ed eventualmente                    
integrato all'atto della sottoscrizione del disciplinare.                       
10. La Giunta regionale provvede con apposita deliberazione agli                
aggiornamenti e alla rideterminazione delle spese istruttorie, anche            
in diminuzione, in relazione a determinate categorie di utenti o a              
particolari tipologie di utilizzo, ivi comprese eventuali esenzioni.            
11. All'atto del rilascio della concessione il richiedente deve                 
prestare in favore della Regione una cauzione a garanzia degli                  
obblighi derivanti dal rapporto concessorio di importo pari ad una              
annualita' di canone. La cauzione puo' essere costituita anche                  
attraverso fideiussione bancaria o assicurativa. Puo' altresi' essere           
richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della salvaguardia del            
bene demaniale, da restituirsi al termine dei lavori.                           
NOTA ALL'ART. 20                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 luglio               
1991, n. 17 concernente Disciplina delle attivita' estrattive e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 2 - Estrazioni dal demanio fluviale, lacuale e marittimo                  
1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su            
cui ha competenza la Regione, e' vietata l'estrazione di materiali              
litoidi.                                                                        
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che               
derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati           
al buon regime delle acque ed, alla rinaturalizzazione dei corsi                
d'acqua.                                                                        
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dai piani di               
bacino e dai relativi programmi di intervento ai sensi della Legge              
18/5/1989, n. 183 ovvero, in assenza degli stessi, dai programmi di             
interventi assunti nelle forme di legge dai competenti enti pubblici.           
Ricorrendone le condizioni, per la formazione dei programmi di                  
intervento si possono applicare le disposizioni di cui all'art. 27              
della Legge 8/6/1992, n. 142.                                                   
4. Le escavazioni di cui al comma 2 sono subordinate ad                         
autorizzazione regionale. Il provvedimento di autorizzazione puo'               
essere emesso solo nei confronti di soggetti muniti di concessione              
governativa per l'occupazione del suolo demaniale.                              
4-bis. La Regione rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 sulla             
base di apposito disciplinare che determina anche l'ammontare dei               
proventi dovuti, commisurati alla quantita' e qualita' del materiale            
escavato, in conformita' alle tariffe stabilite a norma dell'articolo           
12, comma 2.                                                                    
4-ter. I proventi introitati dall'Amministrazione regionale per le              
estrazioni autorizzate sono destinati a contributo per le spese                 
necessarie agli interventi pubblici di difesa e sistemazione                    
idraulica e ambientale. E' fatto salvo quanto dovuto allo Stato a               
titolo di sola occupazione di suolo demaniale relativo all'area di              
intervento.                                                                     
5. A fini di coordinamento con gli strumenti di pianificazione in               
materia di attivita' estrattive, i programmi di intervento previsti             
dal comma 3 e le concessioni di cui al comma 4 sono tempestivamente             
comunicati alle Province ed ai Comuni territorialmente                          
interessati.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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