REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
         CAPO III                                                               
     Comunita' e territori montani                                              
          Art. 20                                                               
Adeguamento degli statuti                                                       
1. Le Comunita' montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni           
della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore             
della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in           
vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie           
in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni           
effetto.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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