LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO III
Comunita' e territori montani
Art. 20
Adeguamento degli statuti
1. Le Comunita' montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni
della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in
vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie
in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni
effetto.