REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

            CAPO V                                                              
       Disposizioni finali                                                      
          Art. 20                                                               
Clausola valutativa                                                             
1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi                       
dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, informa il                 
Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati                 
ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei                  
cittadini stranieri immigrati. A tal fine la Giunta presenta alla               
Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo            
documentato ai seguenti quesiti:                                                
a) qual'e' stata l'evoluzione del fenomeno migratorio in                        
Emilia-Romagna e come sono cambiate le condizioni di vita dei                   
cittadini stranieri immigrati;                                                  
b) qual'e' la situazione in termini di discriminazione e sfruttamento           
di cittadini stranieri immigrati e quali interventi sono stati messi            
in opera sul territorio regionale per contrastare e correggere tali             
fenomeni;                                                                       
c) in che misura i cittadini stranieri immigrati hanno avuto accesso            
ai servizi e ai contributi previsti dalla presente legge;                       
d) quali interventi sono stati attuati per incrementare la                      
partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica             
locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identita'                 
culturali presenti nel territorio;                                              
e) quali sono le percezioni e gli atteggiamenti prevalenti tra i                
cittadini riguardo il fenomeno dell'immigrazione;                               
f) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori, nonche' dei                   
soggetti che operano nel settore, circa l'efficacia degli interventi            
previsti dalla legge.                                                           
2. Per le attivita' di raccolta ed analisi delle informazioni sono              
stanziate risorse adeguate.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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