REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

           TITOLO II                                                            
         IMPIANTI E RETI                                                        
          Art. 20                                                               
Condizioni di esercizio degli impianti                                          
1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza                  
nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta                 
efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e                 
possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e           
modalita' autorizzati dall'Amministrazione competente ai sensi                  
dell'articolo 2, comma 1, lettera j), e dell'articolo 3, comma 1,               
lettera b), secondo quanto disposto dall'articolo 1 quinquies della             
Legge 27 ottobre 2003, n. 290  (Conversione in legge, con                       
modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante                
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale           
e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al                   
Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di               
energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita').                   
2. Gli esercenti gli impianti di produzione elettrica localizzati nel           
territorio regionale, di potenza nominale maggiore di 3 MVA collegati           
alle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica                
hanno l'obbligo di informare la Regione, entro il 15 febbraio di ogni           
anno, dei dati di esercizio e dei programmi di manutenzione degli               
impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti                  
stessi, nonche' della definitiva messa fuori servizio dei medesimi.             
3. Con delibera di Giunta regionale da emanarsi entro centottanta               
giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' approvato                 
l'elenco dei dati di esercizio di cui al comma 2 e sono regolate le             
modalita' di trasmissione degli stessi.                                         
4. La mancata, tardiva, o incompleta trasmissione dei dati ed                   
informazioni di cui al comma 2 comportera' l'irrogazione, da parte              
della Regione, di sanzioni amministrative pecuniarie il cui ammontare           
potra' variare da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 5.000,00            
Euro.                                                                           
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 1 quinquies della Legge 27 ottobre 2003                   
concernente Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29 agosto           
2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del                 
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia             
elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della                 
capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per               
pubblica utilita' e' il seguente:                                               
"Art. 1 quinquies - Disposizioni per la sicurezza e la funzionalita'            
del settore elettrico                                                           
1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza                  
nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta                 
efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e                 
possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e           
modalita' autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme              
parere del Ministero delle attivita' produttive, espresso sentito il            
Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma             
temporale di messa fuori servizio.                                              
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,              
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge            
di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita'                
produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il             
gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale,           
definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative               
modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di            
cui al primo periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas              
irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c),              
della Legge 14 novembre 1995, n. 481.                                           
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai                     
proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione                
nazionale la massima disponibilita' degli impianti per la gestione              
dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono,           
per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della                
legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del              
prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema              
delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo           
16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio e'               
comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a                
formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.                           
4. All'articolo 28, comma 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le            
parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono                 
sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra            
il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente,               
come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero                      
convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale                
tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente             
comma decorre dall'1 gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10                
dello stesso articolo 28 della Legge n. 388 del 2000.                           
5. All'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.           
79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti:              
"del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere".                  
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e                        
distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico              
nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di           
altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente,                 
possono richiedere, per l'incremento della capacita' di                         
interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una                
esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei                
terzi. L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo                  
compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio              
delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per                
cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero              
delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per                
l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore           
della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi'           
ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a                     
condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione               
siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di            
norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di                      
trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di                     
interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacita' di nuova           
realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro                
dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa consultazione              
delle autorita' competenti dello Stato interessato. Con decreto del             
Ministro delle attivita' produttive sono definiti modalita' e criteri           
per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle           
disposizioni comunitarie in materia.                                            
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e              
non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di               
conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle             
reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo                    
regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del             
servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione            
delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di                
rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo                  
termine, nonche' una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese               
delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti           
con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie           
destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.              
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le               
seguenti modifiche:                                                             
a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;              
b) all'articolo 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo;                      
c) ;                                                                            
d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le                 
parole: "per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema            
delle offerte di cui all'articolo 5" e: "entro trenta giorni dalla              
richiesta dei soggetti interessati".                                            
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31                 
maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle            
attivita' produttive, a valere per l'anno successivo, un programma              
per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa             
per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno           
economico per l'attuazione. L'Autorita' per l'energia elettrica e il            
gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti                  
tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma.            
Per l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro delle           
attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in             
vigore della legge di conversione del presente decreto".                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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