LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO II
IMPIANTI E RETI
Art. 20
Condizioni di esercizio degli impianti
1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza
nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta
efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e
possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e
modalita' autorizzati dall'Amministrazione competente ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera j), e dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), secondo quanto disposto dall'articolo 1 quinquies della
Legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al
Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di
energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita').
2. Gli esercenti gli impianti di produzione elettrica localizzati nel
territorio regionale, di potenza nominale maggiore di 3 MVA collegati
alle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica
hanno l'obbligo di informare la Regione, entro il 15 febbraio di ogni
anno, dei dati di esercizio e dei programmi di manutenzione degli
impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti
stessi, nonche' della definitiva messa fuori servizio dei medesimi.
3. Con delibera di Giunta regionale da emanarsi entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' approvato
l'elenco dei dati di esercizio di cui al comma 2 e sono regolate le
modalita' di trasmissione degli stessi.
4. La mancata, tardiva, o incompleta trasmissione dei dati ed
informazioni di cui al comma 2 comportera' l'irrogazione, da parte
della Regione, di sanzioni amministrative pecuniarie il cui ammontare
potra' variare da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 5.000,00
Euro.
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'art. 1 quinquies della Legge 27 ottobre 2003
concernente Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29 agosto
2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della
capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per
pubblica utilita' e' il seguente:
"Art. 1 quinquies - Disposizioni per la sicurezza e la funzionalita'
del settore elettrico
1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza
nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta
efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e
possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e
modalita' autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme
parere del Ministero delle attivita' produttive, espresso sentito il
Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma
temporale di messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale,
definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative
modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di
cui al primo periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
della Legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai
proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione
nazionale la massima disponibilita' degli impianti per la gestione
dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono,
per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del
prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema
delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio e'
comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a
formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.
4. All'articolo 28, comma 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra
il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente,
come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero
convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale
tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente
comma decorre dall'1 gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10
dello stesso articolo 28 della Legge n. 388 del 2000.
5. All'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti:
"del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere".
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e
distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico
nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di
altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente,
possono richiedere, per l'incremento della capacita' di
interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una
esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei
terzi. L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo
compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio
delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per
cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero
delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi'
ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a
condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione
siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di
norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di
trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di
interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacita' di nuova
realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro
dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa consultazione
delle autorita' competenti dello Stato interessato. Con decreto del
Ministro delle attivita' produttive sono definiti modalita' e criteri
per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e
non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle
reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo
regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del
servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di
rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo
termine, nonche' una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese
delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti
con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie
destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;
b) all'articolo 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo;
c) ;
d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le
parole: "per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema
delle offerte di cui all'articolo 5" e: "entro trenta giorni dalla
richiesta dei soggetti interessati".
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31
maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle
attivita' produttive, a valere per l'anno successivo, un programma
per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa
per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno
economico per l'attuazione. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti
tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma.
Per l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro delle
attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".