REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

               TITOLO IV                                                        
        DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                               
          Art. 20                                                               
Norme finanziarie                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui                 
all'articolo 18, comma 1, della presente legge, si fa fronte con i              
fondi annualmente stanziati nelle unita' previsionali di base e                 
relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali               
modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione             
di apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli, che                
verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto              
disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.            
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione             
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).                         
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui                 
all'articolo 18, comma 2, la Regione fa fronte nell'ambito dei                  
finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge regionale            
30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di            
accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita,                     
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione                  
professionale, anche in integrazione tra loro).                                 
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a                   
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli               
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla              
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa                 
spesa.                                                                          
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative               
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli                 
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione            
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in             
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia                      
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
Comma 2                                                                         
2) La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concerne Norme per                  
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e             
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento                        
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in                      
integrazione tra loro.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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