REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

           CAPO VI                                                              
       Sistema regionale di negoziazione telematica                             
       per le pubbliche amministrazioni                                         
          Art. 19                                                               
Costituzione della struttura regionale di acquisto                              
1. La promozione del sistema e' affidata ad un'agenzia regionale di             
sviluppo dei mercati telematici e piu' in generale alle disposizioni            
del presente Capo, sono affidate ad un'agenzia regionale dotata di              
personalita' giuridica, che il Presidente della Regione, previa                 
deliberazione della Giunta regionale, e' autorizzato a costituire ai            
sensi del Titolo IV, Capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6           
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione                  
Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.              
Rapporti con l'Universita').                                                    
2. L'agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa,                        
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'agenzia opera           
con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel                        
perseguimento della propria missione. Il bilancio dell'agenzia e'               
allegato al bilancio della Regione.                                             
3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei                  
confronti dell'agenzia secondo le modalita' specificate dalla                   
convenzione di cui all'articolo 23.                                             
4. L'agenzia ha ad oggetto lo svolgimento delle attivita' di cui                
all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) oltre che delle attivita'             
previste dal presente Capo. La modalita' inerente la gestione                   
centralizzata degli acquisti di beni e servizi sara' adottata con               
particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie,              
standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.                           
5. L'agenzia svolge la propria attivita' in favore:                             
a) della Regione e degli enti regionali, quali le agenzie, le aziende           
e gli istituti, anche autonomi e, in generale, gli organismi di                 
diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati,                 
purche' privi di personalita' giuridica privatistica, nonche' di loro           
consorzi ed associazioni, ed inoltre degli enti e delle aziende del             
Servizio sanitario regionale;                                                   
b) degli Enti locali, nonche' degli enti, delle aziende e degli                 
istituti, anche autonomi, delle istituzioni, delle societa' e in                
generale degli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o             
partecipati e comunque denominati, nonche' di loro consorzi ed                  
associazioni, e inoltre degli istituti di istruzione scolastica e               
universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.                     
6. L'agenzia espleta, in via esclusiva, attivita' di interesse                  
generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5             
del presente articolo, operando per conto oppure in nome e per conto            
degli stessi in qualita' di stazione appaltante.                                
7. La Giunta, in collaborazione con l'agenzia regionale di sviluppo             
dei mercati telematici e con le organizzazioni di categoria, promuove           
la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse                    
procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni.                     
8. L'agenzia puo' prestare i propri servizi anche in favore di altre            
pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico                
comunque denominati, anche appartenenti ad altre regioni.                       
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il Titolo IV, Capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6               
concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.              
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e                        
semplificazione. Rapporti con l'universita' concerne:                           
"TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE                                   
CAPO I - Norme sull'organizzazione regionale"                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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