LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO III
Comunita' e territori montani
Art. 19
Garanzie delle minoranze
1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle
minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovracomunali, deve
essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della
maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve
altresi' essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra
maggioranza o minoranza dei singoli Comuni ed i rispettivi
rappresentanti.