REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
         CAPO III                                                               
     Comunita' e territori montani                                              
          Art. 19                                                               
Garanzie delle minoranze                                                        
1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle             
minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovracomunali, deve              
essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della                 
maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve               
altresi' essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra              
maggioranza o minoranza dei singoli Comuni ed i rispettivi                      
rappresentanti.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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