REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

          Art. 19                                                               
Parco regionale del delta del Po                                                
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione                
dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del            
delta del Po, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11               
(Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e                    
dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27                     
(Istituzione del Parco regionale del delta del Po), per l'esercizio             
2005 e' disposta una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a               
valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 -                 
Parchi e riserve naturali.                                                      
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 concerne Disciplina dei              
parchi regionali e delle riserve naturali.                                      
2) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27             
concernente Istituzione del Parco regionale del delta del Po e' il              
seguente:                                                                       
"Art. 13 - Norme finanziarie                                                    
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi              
contributi nonche' al riparto dei finanziamenti regionali si                    
applicano rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della             
L.R. 2 aprile 1988, n. 11.                                                      
1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta            
del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla            
salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di                
Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle                
difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale            
per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il                
mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La                   
concessione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione, da               
parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le           
opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di            
riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le                  
modalita' di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e             
di revoca dei finanziamenti.                                                    
1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per            
la liquidazione della Sivalco SpA e per l'avvio dell'attivita' del              
Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") e' abrogato.".                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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