REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

           TITOLO II                                                            
         IMPIANTI E RETI                                                        
          Art. 19                                                               
Disposizioni per la realizzazione                                               
degli interventi energetici                                                     
di interesse regionale e locale                                                 
1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli                       
investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per             
la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o            
dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il                 
titolare non comunichi all'Amministrazione competente di aver dato              
inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento            
in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto                          
inoppugnabile.                                                                  
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e                  
documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata           
in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non               
imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con                  
l'Amministrazione competente un nuovo termine.                                  
3. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 e'               
applicata dagli enti competenti, ai sensi dell'articolo 4 della legge           
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle             
sanzioni amministrative di competenza regionale), una sanzione                  
amministrativa pecuniaria mensile, pari allo 0,02 per cento                     
dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi a                 
partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio                    
dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento                   
autorizzativo, come eventualmente modificato in base alle                       
disposizioni di cui al comma 2.                                                 
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21             
concernente Disciplina dell'applicazione delle sanzioni                         
amministrative di competenza regionale e' il seguente:                          
"Art. 4 - Applicazione delle sanzioni amministrative                            
L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per                     
violazioni di norme nelle materie di competenza regionale compete               
agli enti che, ai sensi dell'art. 118 della costituzione, esercitano            
le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.                        
Di conseguenza, salvo che non venga diversamente disposto in modo               
esplicito la legge regionale, in caso di delega o sub-delega alle               
Province, al Circondario di Rimini, ai Comuni e alle Comunita'                  
Montane di determinate funzioni amministrative si intende delegata              
anche l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative ad esse            
connesse.                                                                       
Le disposizioni dei precedenti commi si osservano anche per                     
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza           
regionale di cui alla Sezione III del Capo I della legge statale.".             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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