LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 19
Interventi eseguiti
in base a permesso annullato
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia
possibile in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, lo Sportello
unico per l'edilizia applica una sanzione pecuniaria pari al valore
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato ai
sensi dell'articolo 21, comma 2. La valutazione e' notificata
all'interessato dallo Sportello unico per l'edilizia e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'articolo 17.