REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 19                                                               
Interventi eseguiti                                                             
in base a permesso annullato                                                    
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia           
possibile in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle           
procedure amministrative o la restituzione in pristino, lo Sportello            
unico per l'edilizia applica una sanzione pecuniaria pari al valore             
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato ai              
sensi dell'articolo 21, comma 2. La valutazione e' notificata                   
all'interessato dallo Sportello unico per l'edilizia  e diviene                 
definitiva decorsi i termini di impugnativa.                                    
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata                
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di            
cui all'articolo 17.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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