LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 19
Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attivita' istruttorie, i
rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi
alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del
gestore.
2. In pendenza dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999, la Regione provvede
a emanare una specifica direttiva dove sono definite le spese
relative alle attivita' di cui al comma 1 sulla base dei seguenti
principi e criteri:
a) la tariffa sara' composta da: a.1) una quota fissa per gli aspetti
amministrativi; a.2) da una quota variabile relazionata alla
complessita' dell'istruttoria;
b) i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di
ARPA, nonche' quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad
ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla
durata e alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti, delle
analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi medi di
mercato.
3. Con la medesima direttiva sono altresi' definite le modalita' di
determinazione e le modalita' di pagamento delle spese istruttorie e
di controllo nonche' le opportune modalita' di riduzione nel caso di
un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE)
761/2001.
4. La direttiva di cui al comma 2 e' adottata a seguito di
consultazione con le associazioni degli Enti locali e con le
organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale.
NOTE ALL'ART. 19
Comma 2
1) Il testo dell'art.15, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il
seguente:
"Art. 15 - Disposizioni finali
(omissis)
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare
in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente
decreto.".
Comma 3
2) Il regolamento (CE) n.761/2001 del 19 marzo 2001 e' citato alla
nota 3 dell'articolo 10.