REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

               TITOLO IV                                                        
        DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                               
          Art. 19                                                               
Spese istruttorie e di controllo                                                
1. Le spese occorrenti per effettuare le attivita' istruttorie, i               
rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi               
alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del              
gestore.                                                                        
2. In pendenza dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 15,           
comma 3, del decreto legislativo n. 372 del 1999, la Regione provvede           
a emanare una specifica direttiva dove sono definite le spese                   
relative alle attivita' di cui al comma 1 sulla base dei seguenti               
principi e criteri:                                                             
a) la tariffa sara' composta da: a.1) una quota fissa per gli aspetti           
amministrativi; a.2) da una quota variabile relazionata alla                    
complessita' dell'istruttoria;                                                  
b) i costi dei controlli programmati che richiedono l'intervento di             
ARPA, nonche' quelli degli autocontrolli eventualmente richiesti ad             
ARPA, sono determinati, in relazione alle diverse tipologie, alla               
durata e alla frequenza delle ispezioni, dei campionamenti, delle               
analisi previste dal piano di controllo ed ai prezzi medi di                    
mercato.                                                                        
3. Con la medesima direttiva sono altresi' definite le modalita' di             
determinazione e le modalita' di pagamento delle spese istruttorie e            
di controllo nonche' le opportune modalita' di riduzione nel caso di            
un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata            
ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE)                    
761/2001.                                                                       
4. La direttiva di cui al comma 2 e' adottata a seguito di                      
consultazione con le associazioni degli Enti locali e con le                    
organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente                     
rappresentative a livello regionale.                                            
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art.15, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto              
1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa           
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 15 - Disposizioni finali                                                  
(omissis)                                                                       
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il                   
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il              
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,             
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le           
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno               
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono                      
disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare           
in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente              
decreto.".                                                                      
Comma 3                                                                         
2) Il regolamento (CE) n.761/2001 del 19 marzo 2001 e' citato alla              
nota 3 dell'articolo 10.                                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina