LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 19
Strutture formativo-professionali
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
volte alla concessione di contributi per la realizzazione e la
manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate
all'attivita' di formazione professionale, nonche' per la dotazione
di beni e arredi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24
luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della
formazione alle professioni), sono ridotte di Euro 1.243,26 a valere
sul capitolo 75295 nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 -
Investimenti nel settore della Formazione professionale.
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'art. 28 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19
concernente Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle
professioni e' il seguente:
"Art. 28 - Capitoli di spesa per investimento
Conformemente alle esigenze complessive della programmazione
territoriale delle strutture scolastiche e formative, nello stato di
previsione della spesa dei bilanci regionali 1979 e successivi
verranno iscritti i seguenti capitoli di spesa di investimento:
- spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la
costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione
straordinaria di edifici e locali destinati alle attivita' di
formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo
libero connessi alle strutture di formazione professionale;
- spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti
didattici e di laboratorio per le attivita' di formazione
professionale;
- contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle
attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale
riconosciuti e dipendenti da enti, associazioni e fondazioni;
- contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree
edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il
ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali
destinati alle attivita' di formazione professionale, ivi compresi
gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di
formazione professionale.".