REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO IV                                                          
        DISPOSIZIONI IN MATERIA                                                 
     DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  PER LO SVILUPPO        
        DELLE ZONE MONTANE                                                      
          Art. 18                                                               
Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici                                 
1. Al fine di promuovere e valorizzare le produzioni agricole,                  
alimentari e culinarie tradizionali e tipiche dei territori montani,            
la Comunita' montana:                                                           
a) fornisce supporto ai produttori locali nella preparazione della              
documentazione necessaria alla richiesta di "denominazione di                   
origine" o "indicazione geografica", di cui al regolamento (CEE) n.             
2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione             
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei               
prodotti agricoli ed alimentari, e per l'inserimento nell'elenco                
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui                      
all'articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 8             
settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per                           
l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8,               
comma 1, del Dlgs 30 aprile 1998, n. 173);                                      
b) favorisce la formazione di associazioni finalizzate alla                     
riscoperta delle tradizioni storico-culturali e culinarie del                   
territorio;                                                                     
c) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla valorizzazione              
delle produzioni da agricoltura biologica, ai sensi del regolamento             
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al                 
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla                      
indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate                
alimentari, anche attraverso fiere e manifestazioni specifiche;                 
d) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla riscoperta dei              
prodotti tipici del territorio, anche con il coinvolgimento degli               
istituti scolastici locali.                                                     
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992            
concerne Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle               
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti            
agricoli ed alimentari                                                          
2) Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n.           
350 concernente Regolamento recante norme per l'individuazione dei              
prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del DLgs 30               
aprile 1998, n. 173 e' il seguente:                                             
"Art. 3 - Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali             
1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole                   
l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.                    
2. L'elenco e' formato dai prodotti definiti tradizionali dalle                 
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti            
nei rispettivi elenchi.                                                         
3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione                 
annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale            
ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi               
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.             
143".                                                                           
3) Il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991             
concerne Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione             
biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui            
prodotti agricoli e sulle derrate alimentari                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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