REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

           CAPO VI                                                              
       Sistema regionale di negoziazione telematica                             
       per le pubbliche amministrazioni                                         
          Art. 18                                                               
Razionalizzazione degli acquisti regionali                                      
1. La Regione promuove un sistema di acquisto mediante procedure                
informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa             
per l'approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni                
pubbliche di cui all'articolo 19, comma 5.                                      
2. Mediante lo sviluppo di modalita' informatiche e telematiche di              
negoziazione nell'ambito del SIR, il sistema tende:                             
a) a contenere la spesa, anche attraverso la definizione delle                  
procedure di selezione dei fornitori, l'aggregazione e la                       
standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo                
sviluppo della concorrenza e l'adeguamento degli standard di qualita'           
agli effettivi fabbisogni;                                                      
b) a semplificare il processo di acquisto interno;                              
c) a garantire l'autonomia nella pianificazione dei fabbisogni, nella           
emanazione degli ordini di acquisto e nel controllo dei consumi;                
d) ad assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di           
servizi e forniture, stimolando l'ordinato sviluppo delle capacita'             
concorrenziali;                                                                 
e) a perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra             
le diverse soluzioni disponibili sul mercato tenendo conto della                
rispondenza alle proprie esigenze, ma anche della possibilita' di               
poter sviluppare programmi informatici specifici e del riuso da parte           
di altre amministrazioni dei programmi informatici appositamente                
sviluppati.                                                                     
3. A tal fine sono introdotti:                                                  
a) un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi                
standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato anche                   
attraverso la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 21;            
b) procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate              
sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato                      
elettronico regionale, fermo restando che, in assenza di specifiche             
disposizioni emanate dalla Regione, si applicano le norme di cui al             
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101                   
(Regolamento recante criteri e modalita' per l'espletamento da parte            
delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto            
per l'approvvigionamento di beni e servizi).                                    
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101             
concerne Regolamento recante criteri e modalita' per l'espletamento             
da parte delle Amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di            
acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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