REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 18                                                               
Sostituzione dell'articolo 34                                                   
1. L'articolo 34 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:                  
"Art. 34                                                                        
Coordinamenti pedagogici                                                        
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti                   
gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a            
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno           
del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e              
continuita' degli interventi sul piano educativo e di omogeneita' ed            
efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento               
pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli                    
indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema             
dei servizi per l'infanzia.                                                     
2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico                    
provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per                
l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e                  
scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e           
qualificazione dei servizi, nonche' supporto all'attivita'                      
programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia.            
Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresi' i rapporti con            
Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.                 
3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi                     
accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori                     
pedagogici al coordinamento provinciale.".                                      
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 34 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1            
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima                  
infanzia e' il seguente:                                                        
"Art. 34 - Compiti dei coordinatori pedagogici                                  
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli Enti e soggetti                   
gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a            
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno           
del sistema educativo territoriale secondo princi'pi di coerenza e              
continuita' degli interventi sul piano educativo, e di omogeneita' ed           
efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano           
tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e            
di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.                       
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresi' compiti di indirizzo e           
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla              
loro formazione permanente, di promozione e valutazione della                   
qualita' dei servizi, nonche' di monitoraggio e documentazione delle            
esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo              
tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le           
famiglie e la comunita' locale, anche al fine di promuovere la                  
cultura dell'infanzia.                                                          
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita                
considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel             
territorio.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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