REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 18                                                               
Rinnovo della concessione                                                       
1. Il rinnovo della concessione per lo stesso utilizzo e' subordinato           
alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo.            
All'atto del rinnovo vengono ridefinite le condizioni e le clausole             
della concessione. Fino alla pronuncia dell'amministrazione in merito           
alla richiesta di rinnovo il richiedente puo' continuare                        
l'occupazione dell'area, per la quale corrisponde un corrispettivo              
commisurato al canone. Al concessionario che abbia presentato domanda           
di rinnovo e' riconosciuto un diritto di insistenza a meno che                  
sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre             
ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che             
soddisfino i criteri di priorita' di cui all'articolo 15.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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