LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO III
Comunita' e territori montani
Art. 18
Organi delle Comunita' montane
1. Il Consiglio della Comunita' montana e' formato da componenti
degli organi dei Comuni da cui essa e' costituita.
2. Il numero dei componenti il Consiglio della Comunita' montana,
stabilito dallo statuto, deve rispettare i limiti previsti per i
Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, fatta
salva l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. La composizione e le modalita' di elezione del Consiglio della
Comunita' montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei
seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun
Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato ad un candidato,
in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, con
esclusione, a pena di nullita' dell'elezione, di ogni e qualsiasi
interferenza della maggioranza;
b) elezione congiunta del Consiglio della Comunita' montana con
sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica
assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in
essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del
Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti
con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve
dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio
collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo
proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere
conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli
ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei
sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il
collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello
necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della
lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I
seggi cosi' sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale
tra le altre liste concorrenti.
4. Lo statuto disciplina le modalita' di elezione del presidente
della Comunita' montana, da scegliersi tra sindaci, assessori e
consiglieri dei Comuni partecipanti. Lo statuto puo' prevedere che il
presidente sia scelto tra i sindaci.
5. La Giunta e' composta da un numero di membri pari a quello
previsto per i Comuni di pari dimensioni. In deroga a tale criterio,
lo statuto puo' stabilire che la Giunta sia composta dai sindaci dei
Comuni aderenti o da loro delegati membri dei Consigli o delle Giunte
comunali.