LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 18
Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220
- Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale sono disposte
le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 37332 "Fondo per l'anticipazione delle somme necessarie per
la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'articolo 17 del DLgs 5
febbraio 1997, n. 22 (articolo 134, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n.
3)" Esercizio 2005: Euro 1.242.797,45;
b) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori
di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (articolo 134, comma
3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" Esercizio 2005: Euro 5.800.000,00.
2. Contestualmente alle autorizzazioni di spesa disposte al comma 1
e' apportata la riduzione di Euro 4.042.797,45 alle autorizzazioni di
spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sul Cap. 37372
"Contributi a favore dei soggetti obbligati ad eseguire interventi di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi del
comma 6 bis dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22
(articolo 134, comma 2, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)".
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art. 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 134 - Interventi di bonifica
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17
del DLgs n. 22 del 1997 la Regione puo' concedere ai soggetti
obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo,
contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della
bonifica secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad
uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche
o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128,
la Giunta regionale puo' concedere finanziamenti fino al cento per
cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le
entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R.
6 agosto1996, n. 31.
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del DLgs
n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n.
471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente
dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli
stessi interventi riguardano il territorio comunale.".
2) Il testo dell'art. 17, comma 9, del Decreto Legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 concernente Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui
rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e'
il seguente:
"Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
omissis
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune
territorialmente competente e ove questo non provveda, dalla Regione,
che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le
somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
omissis".
3) Il testo dell'art.134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' citato alla
nota 1 del presente articolo.
Comma 2
4) Il testo dell'art. 17, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 concernente Attuazione della direttiva
91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio e' il seguente:
"Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
omissis
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50
per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti
interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si
applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
omissis".
5) Il testo dell'art. 134, comma 2, della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 concernente Riforma del sistema regionale e locale e'
citato alla nota 1 del presente articolo.