LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO II
IMPIANTI E RETI
Art. 18
Reti di trasporto e distribuzione di energia
1. Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia
elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono
presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed alle
Province interessate il quadro complessivo degli interventi previsti
dalla propria programmazione, compresi gli interventi di sviluppo e
manutenzione della rete e di mitigazione delle criticita' ambientali
e territoriali ad essa connesse, unitamente ad uno studio specifico
della compatibilita' ambientale e territoriale degli effetti
derivanti dalla realizzazione degli interventi e della conformita'
degli stessi agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica vigenti, nonche' l'elenco delle autorizzazioni richieste.
I gestori delle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione
locale dell'energia elettrica allegano, inoltre, nel caso in cui
siano previsti interventi per il miglioramento dei sistemi di difesa
per la sicurezza del sistema elettrico regionale, il relativo
programma con indicazione dei tempi per la sua attuazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' condizione necessaria per
l'attivazione delle procedure di competenza provinciale di
autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale
e dell'energia elettrica, nonche' delle procedure di competenza
regionale relative alle infrastrutture a rete di preminente interesse
nazionale, comprese le opere connesse alla rete nazionale di gasdotti
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 ed alla
rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999.
3. La Regione e gli enti locali perseguono il coordinamento,
l'armonizzazione e l'integrazione delle attivita' di rispettiva
competenza al fine di garantire la necessaria integrazione,
interconnessione e interoperabilita' delle infrastrutture a rete di
trasporto e distribuzione dell'energia.
4. Per le reti di trasmissione dell'energia elettrica si applicano le
disposizioni del Titolo IV della legge regionale 31 ottobre 2000, n.
30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico), nonche' della legge regionale
del 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a
linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni
amministrative).
NOTE ALL'ART. 18
Comma 2
1) Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 concernente Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.41
della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e' il seguente:
"Art. 9 - Definizione di rete nazionale di gasdotti
1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti
ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e
relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai
gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi,
nonche' dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al
sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i
servizi accessori connessi, e' individuata, sentita la Conferenza
unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede altresi' al suo aggiornamento con
cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge
attivita' di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella
rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 e'
di competenza regionale.".
2) Il testo dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 concernente Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e' il
seguente:
"Art. 3 - Gestore della rete di trasmissione nazionale
(omissis)
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito
della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di
tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi
tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri
funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il
gestore puo' affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di
convenzioni approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione
nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta
giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di
trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne
hanno comunque la disponibilita', costituiscono una o piu' societa'
di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono
trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le
passivita', relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
possono promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori
del mercato.
(omissis)".
Comma 4
3) Il Titolo IV della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
concernente Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico concerne:
"TITOLO IV
CAPO IV - Impianti per la trasmissione e la distribuzione
dell'energia elettrica"
4) La legge regionale 22 febbraio 1993, n.10 concerne Norme in
materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150
mila volts. Delega di funzioni amministrative.