REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

           TITOLO II                                                            
         IMPIANTI E RETI                                                        
          Art. 18                                                               
Reti di trasporto e distribuzione di energia                                    
1. Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia              
elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono             
presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed alle               
Province interessate il quadro complessivo degli interventi previsti            
dalla propria programmazione, compresi gli interventi di sviluppo e             
manutenzione della rete e di mitigazione delle criticita' ambientali            
e territoriali ad essa connesse, unitamente ad uno studio specifico             
della compatibilita' ambientale e territoriale degli effetti                    
derivanti dalla realizzazione degli interventi e della conformita'              
degli stessi agli strumenti di pianificazione territoriale ed                   
urbanistica vigenti, nonche' l'elenco delle autorizzazioni richieste.           
I gestori delle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione               
locale dell'energia elettrica allegano, inoltre, nel caso in cui                
siano previsti interventi per il miglioramento dei sistemi di difesa            
per la sicurezza del sistema elettrico regionale, il relativo                   
programma con indicazione dei tempi per la sua attuazione.                      
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' condizione necessaria per              
l'attivazione delle procedure di competenza provinciale di                      
autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale           
e dell'energia elettrica, nonche' delle procedure di competenza                 
regionale relative alle infrastrutture a rete di preminente interesse           
nazionale, comprese le opere connesse alla rete nazionale di gasdotti           
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 ed alla           
rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui                    
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999.                
3. La Regione e gli enti locali perseguono il coordinamento,                    
l'armonizzazione e l'integrazione delle attivita' di rispettiva                 
competenza al fine di garantire la necessaria integrazione,                     
interconnessione e interoperabilita' delle infrastrutture a rete di             
trasporto e distribuzione dell'energia.                                         
4. Per le reti di trasmissione dell'energia elettrica si applicano le           
disposizioni del Titolo IV della legge regionale 31 ottobre 2000, n.            
30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente            
dall'inquinamento elettromagnetico), nonche' della legge regionale              
del 22 febbraio 1993, n. 10  (Norme in materia di opere relative a              
linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni           
amministrative).                                                                
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.              
164 concernente Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme             
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.41             
della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e' il seguente:                              
"Art. 9 - Definizione di rete nazionale di gasdotti                             
1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini                     
dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto            
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti              
ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e               
relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai                  
gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi,                 
nonche' dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al                
sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i             
servizi accessori connessi, e' individuata, sentita la Conferenza               
unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei             
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con                  
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e                           
dell'artigianato, che provvede altresi' al suo aggiornamento con                
cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge                    
attivita' di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella             
rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 e'             
di competenza regionale.".                                                      
2) Il testo dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo              
1999, n. 79 concernente Attuazione della direttiva 96/92/CE recante             
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Gestore della rete di trasmissione nazionale                          
(omissis)                                                                       
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente            
decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e                            
dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per l'energia elettrica e il              
gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito            
della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di                 
tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi              
tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri              
funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il                  
gestore puo' affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro               
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di                
convenzioni approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il               
gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione                
nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta                 
giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di             
trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne              
hanno comunque la disponibilita', costituiscono una o piu' societa'             
di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono                 
trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le                
passivita', relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il                 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il                  
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica              
possono promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in             
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori            
del mercato.                                                                    
(omissis)".                                                                     
Comma 4                                                                         
3) Il Titolo IV della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30                    
concernente Norme per la tutela della salute e la salvaguardia                  
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico concerne:                      
"TITOLO IV                                                                      
CAPO IV - Impianti per la trasmissione e la distribuzione                       
dell'energia elettrica"                                                         
4) La legge regionale 22 febbraio 1993, n.10 concerne Norme in                  
materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150              
mila volts. Delega di funzioni amministrative.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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