LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal
fine puo' avvalersi della collaborazione di Universita', enti ed
istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi
di formazione ed aggiornamento professionale in materia di
autorizzazione integrata ambientale.