REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 18                                                               
Contributi agli Enti locali                                                     
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici                             
per nuovi insediamenti universitari                                             
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per il                     
potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti             
universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26                 
luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma                
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in              
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del                  
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del                   
Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di                 
variazione) e' disposta, per l'esercizio 2004, un'ulteriore                     
autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00 (Cap. 73140), afferente              
alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.                
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15            
concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma                        
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in               
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del                  
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del                   
Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di                 
variazione e' il seguente:                                                      
"Art. 20 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli            
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari                       
1. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari             
in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la                       
ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento              
funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli             
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta            
regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita' e procedure           
per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.             
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 e'                 
disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro              
1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla UPB                     
1.6.3.3.24510 Edilizia residenziale universitaria.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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