LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 18
Contributi agli Enti locali
per il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi agli Enti locali per il
potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti
universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26
luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del
Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di
variazione) e' disposta, per l'esercizio 2004, un'ulteriore
autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00 (Cap. 73140), afferente
alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art. 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15
concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del
Bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di
variazione e' il seguente:
"Art. 20 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari
in conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la
ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento
funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta
regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita' e procedure
per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 e'
disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro
1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla UPB
1.6.3.3.24510 Edilizia residenziale universitaria.".