REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO IV                                                          
        DISPOSIZIONI IN MATERIA                                                 
     DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  PER LO SVILUPPO        
        DELLE ZONE MONTANE                                                      
          Art. 17                                                               
Interventi per i giovani agricoltori                                            
e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane                            
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 4 della             
legge n. 97 del 1994, la Regione, al fine di favorire l'accesso dei             
giovani all'attivita' agricola e di evitare la frammentazione delle             
aziende agricole nelle zone montane, accorda, nel rispetto della                
legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo               
della proprieta' coltivatrice diretta, singola e cooperativa),                  
preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino            
alla concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilita'             
finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione,                
ampliamento e consolidamento della proprieta' coltivatrice, ai                  
seguenti beneficiari:                                                           
a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale              
che non abbiano ancora compiuto i quarant'anni di eta';                         
b) societa' di persone e societa' cooperative considerate                       
imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12,            
comma sesto, lettere a) e b) della legge 9 maggio 1975, n. 153                  
(Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per           
la riforma dell'agricoltura), nelle quali almeno il quaranta per                
cento dei soci sia costituito da imprenditori agricoli a titolo                 
principale di eta' inferiore a quarant'anni;                                    
c) societa' di capitali considerate imprenditori agricoli a titolo              
principale, a norma dell'articolo 12, comma sesto, lettera c) della             
legge n. 153 del 1975, nelle quali almeno il quaranta per cento degli           
amministratori, e comunque tutti i rappresentanti legali, sia                   
costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di eta'                 
inferiore a quarant'anni; nelle societa' in accomandita per azioni              
deve inoltre essere costituito da imprenditori agricoli a titolo                
principale, di eta' inferiore a quarant'anni, almeno il quaranta per            
cento dei soci accomandatari;                                                   
d) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della                
legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle                 
porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi,           
che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalita' ed i            
limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994.                   
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunita'                
montane, sulla base di criteri predeterminati ai sensi dell'articolo            
12 della legge n. 241 del 1990, possono concedere contributi a                  
copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta             
dei terreni agricoli.                                                           
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 13, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97           
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:              
"Art. 13 - Interventi per lo sviluppo di attivita' produttive                   
omissis                                                                         
4. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le           
Regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprieta'                   
contadina, istituita con D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121, al fine di                
favorire l'accesso dei giovani alle attivita' agricole, agevolano le            
operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di           
eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in comuni             
montani, nonche' dalle cooperative agricole di cui all'art. 16, Legge           
14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede in comuni montani e nelle                
quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40           
per cento da giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quarant'anni           
residenti in comuni montani, dando ad essi preferenza, sino alla                
concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei            
fondi destinati alla formazione della proprieta' coltivatrice e delle           
disponibilita' finanziarie annuali".                                            
2) La legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 concerne Provvidenze per             
lo sviluppo della proprieta' coltivatrice diretta, singola e                    
cooperativa.                                                                    
3) Il testo dell'art. 12, comma sesto, lettere a) e b), della legge 9           
maggio 1975, n. 153 concernente Attuazione delle direttive del                  
Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 12                                                                        
omissis                                                                         
Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo                     
principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale                     
l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:                      
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la meta' dei soci             
sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo               
principale. Per le societa' in accomandita la percentuale si                    
riferisce ai soci accomandatari;                                                
b) nel caso di societa' cooperative qualora utilizzino                          
prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei              
soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a                 
titolo principale;                                                              
omissis".                                                                       
4) Il testo dell'art. 12 comma sesto, lettera c), della legge 9                 
maggio 1975, n. 153 concernente Attuazione delle direttive del                  
Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 12                                                                        
omissis                                                                         
Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo                     
principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale                     
l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:                      
omissis                                                                         
c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento del           
capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo             
principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere                    
assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal            
fine lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei            
soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo                 
principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica              
intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le            
proprie azioni o la propria quota, determinando le modalita' e i                
tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica             
di imprenditore agricolo a titolo principale e' tenuto a darne                  
comunicazione all'organo di amministrazione della societa' entro                
quindici giorni".                                                               
5) Il testo dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203                      
concernente Norme sui contratti agrari e' il seguente:                          
"Art. 49 - Diritti degli eredi                                                  
Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o                  
coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli              
eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino                
avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivita'             
agricola, in qualita' di imprenditori a titolo principale ai sensi              
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori            
diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione             
dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli             
altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di             
affitto che cosi' si instaura tra i coeredi e' disciplinato dalle               
norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della             
successione.                                                                    
L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa                  
effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente e' causa             
di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.                             
I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.                
In caso di morte dell'affittuario mezzadro, colono, compartecipante o           
soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in           
corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e            
continui ad esercitare attivita' agricola in qualita' di coltivatore            
diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal                
primo comma".                                                                   
6) Il testo dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97                      
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:              
"Art. 4 - Conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola                   
1. Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi                
dell'articolo 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di           
fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno                  
diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per                 
legge, all'acquisto della proprieta' delle porzioni medesime,                   
unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.                
2. Il diritto di cui al comma 1 e' acquisito a condizione che i                 
predetti soggetti dimostrino:                                                   
a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici           
di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di              
permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;                          
b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in                
aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' o enfiteusi,            
non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacita'             
lavorativa loro o della loro famiglia;                                          
c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'articolo 5,            
comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei            
anni;                                                                           
d)  di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati                
(SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualita' di               
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.                
3. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella            
provincia autonoma di Bolzano".                                                 
7) Il testo dell'art. 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97                      
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:              
"Art. 5 - Procedura per l'acquisto della proprieta'                             
1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo            
4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto,                
notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di              
ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro             
il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della                        
dichiarazione.                                                                  
2. Il prezzo di acquisto e' costituito, al momento dell'esercizio del           
diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'articolo           
4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590.                                           
3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima              
della scadenza del periodo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera              
c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformita' agli strumenti           
urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla                       
rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il                 
corrispettivo gia' percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al           
consumo per l'intera collettivita' nazionale rilevato dall'Istituto             
nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente            
alla modificazione della destinazione dell'area.                                
4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli                 
annessi rustici e' determinato, al momento dell'esercizio del                   
diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo            
regionale corrispondente.                                                       
5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del           
proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un istituto           
di credito nella provincia dove e' ubicato il fondo, dando                      
comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata           
con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della             
notificazione si acquisisce la proprieta'.                                      
6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da            
coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si             
applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la                  
formazione e l'arrotondamento della proprieta' coltivatrice".                   
Comma 2                                                                         
8) Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241                      
concernente Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e             
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e' il seguente:               
"Art. 12                                                                        
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili                 
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere           
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla                      
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle                          
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi                 
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni               
stesse devono attenersi.                                                        
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al               
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli                  
interventi di cui al medesimo comma 1".                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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