REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

         CAPO V                                                                 
   Norme di organizzazione                                                      
          Art. 17                                                               
Sedi di concertazione e partecipazione                                          
1. La Regione attua la concertazione di cui all'articolo 4, comma 1,            
lettera b), con gli enti e i soggetti interessati, individuando come            
sedi di confronto:                                                              
a) le conferenze tra i rappresentanti degli enti interessati di cui             
all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.            
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al            
fine di concludere accordi di programmi attuativi della presente                
legge;                                                                          
b) il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti             
locali, di cui all'articolo 6, comma 4;                                         
c) la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui agli articoli 25 e            
seguenti della legge regionale n. 3 del 1999, che e' chiamata ad                
esprimere pareri secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge           
stessa.                                                                         
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto            
2000, n. 267 concernente Testo unico delle leggi sull'ordinamento               
degli enti locali e' il seguente:                                               
"Art. 34 - Accordi di programma                                                 
(omissis)                                                                       
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di                    
programma, il Presidente della Regione o il Presidente della                    
Provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di           
tutte le amministrazioni interessate.                                           
(omissis)".                                                                     
2) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art.25 - Composizione                                                          
1.  istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento             
di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.                
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta dal                     
Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente           
in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori           
della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in             
volta poste all'ordine del giorno.                                              
3. La Conferenza e' composta inoltre, per gli Enti locali, da:                  
a) i Presidenti delle Province;                                                 
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei comuni ed i                    
Presidenti delle Associazioni intercomunali e delle unioni di Comuni            
con piu' di 50.000 abitanti;                                                    
c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000                   
abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.                    
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma            
3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni           
intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco               
dell'Associazione.".                                                            
3) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 30 - Espressione dei pareri                                               
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta                   
regionale pareri in ordine a:                                                   
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;            
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina               
delle funzioni degli Enti locali;                                               
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;               
d) atti generali di programmazione regionale.                                   
2. La Giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla                     
Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e              
iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di             
coordinamento.                                                                  
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali             
sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.                
Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che              
siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della              
Conferenza.                                                                     
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni             
dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I               
pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione                   
consiliare competente.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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