REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
         CAPO III                                                               
     Comunita' e territori montani                                              
          Art. 17                                                               
Sviluppo delle zone montane                                                     
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come                  
impegno prioritario.                                                            
2. I Comuni e le Comunita' montane, unitamente alle Province ed alla            
Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di               
azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane, attraverso           
strumenti di programmazione negoziata definiti con apposita legge               
regionale.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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