LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO III
Comunita' e territori montani
Art. 17
Sviluppo delle zone montane
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come
impegno prioritario.
2. I Comuni e le Comunita' montane, unitamente alle Province ed alla
Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di
azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane, attraverso
strumenti di programmazione negoziata definiti con apposita legge
regionale.