REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

          CAPO IV                                                               
     Interventi in materia di accesso                                           
     ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,                  
     istruzione e formazione professionale, inserimento                         
     lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale                    
          Art. 17                                                               
Interventi di integrazione                                                      
e comunicazione interculturale                                                  
1. La Regione e gli Enti locali, ai fini dell'integrazione e dello              
sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:                        
a) la realizzazione ed il consolidamento di centri interculturali,              
intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture,                    
finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di                  
diversa provenienza, nonche' l'elaborazione e l'attuazione di                   
iniziative per promuovere l'integrazione sociale;                               
b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi              
connessi all'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza               
delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;                      
c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e                
sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine ed           
a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito                       
extralavorativo;                                                                
d) l'avvio od il sostegno di interventi di comunicazione                        
interculturale in ambito regionale;                                             
e) il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione                    
socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di                   
formazione professionale, finalizzate alla individuazione ed alla               
valorizzazione di una specifica professionalita' volta a garantire              
sia la ricognizione dei bisogni degli utenti, sia l'ottenimento di              
adeguate prestazioni da parte dei servizi;                                      
f) la formazione degli operatori preposti alle relazioni con i                  
cittadini stranieri, finalizzata a garantire pari condizioni di                 
accesso ai servizi.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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