REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 17                                                               
Accertamento di conformita'                                                     
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di                   
costruire o in difformita' da esso, ovvero in assenza di denuncia di            
inizio attivita', o in difformita' da essa, fino alla scadenza dei              
termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, e comunque             
fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile             
dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile puo' richiedere il            
rilascio del permesso in sanatoria o presentare una denuncia di                 
inizio attivita' in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi           
soggetti a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di                 
attivita', se l'intervento risulti conforme alla disciplina                     
urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione             
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.                 
2. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la               
denuncia di inizio attivita' in sanatoria possono essere altresi'               
ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti             
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento             
della presentazione della domanda.                                              
3. Il permesso e la denuncia in sanatoria nei casi previsti dai commi           
1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:                     
a) nelle ipotesi di nuova costruzione, del contributo di costruzione            
in misura doppia ovvero, in caso di esonero a norma dell'articolo 30            
della legge regionale n. 31 del 2002, in misura pari a quella                   
prevista dalla normativa regionale e comunale, e comunque per un                
ammontare non inferiore a 2.000 Euro;                                           
b) nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di            
esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione            
previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di             
ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore            
a 1.000 Euro;                                                                   
c) nei restanti casi, di una somma, da 500 Euro a 5.000 Euro,                   
stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione                     
all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo            
21, comma 2.                                                                    
4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria e' accompagnata             
dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai                
sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformita'.           
Sulla richiesta del permesso o della denuncia di inizio attivita' in            
sanatoria e' acquisito il parere della Commissione per la qualita'              
architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali            
il parere e' richiesto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale           
n. 31 del 2002.                                                                 
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 30 della legge regionale 25 novembre 2002, n.             
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:                
"Art. 30 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione                   
1. Il contributo di costruzione non e' dovuto:                                  
a) per gli interventi anche residenziali, da realizzare nel                     
territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle                
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi               
dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, ancorche' in                    
quiescenza;                                                                     
b) per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k),               
comma 1 dell'art. 8;                                                            
c) per gli interventi di eliminazione delle barriere                            
architettoniche;                                                                
d) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura            
non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari;                          
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di                   
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti           
e dalle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),               
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in           
attuazione di strumenti urbanistici;                                            
f) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di                 
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';                         
g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni               
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al              
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme            
urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.                      
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli            
articoli 28 e 29, puo' prevedere l'applicazione di riduzioni del                
contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in                    
locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonche'             
per la realizzazione di opere edilizie di qualita', sotto l'aspetto             
ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni            
nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque                
reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente              
attrezzate.                                                                     
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad              
edifici esistenti, il contributo di costruzione e' ridotto alla sola            
quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del            
permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio                  
attivita' si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad              
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai                
sensi della convenzione-tipo prevista all'art. 31.                              
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della                
prima abitazione e' pari a quello stabilito per l'edilizia in                   
locazione fruente di contributi pubblici, purche' sussistano i                  
requisiti previsti dalla normativa di settore.                                  
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello             
Stato il contributo di costruzione e' commisurato all'incidenza delle           
opere di urbanizzazione.".                                                      
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 481 del Codice penale e' il seguente:                     
"Art. 481 - Falsita' ideologica in certificati commessa da persone              
esercenti un servizio di pubblica necessita'                                    
Chiunque, nell'esercizio (c.p. 348) di una professione sanitaria o              
forense, o di un altro servizio di pubblica necessita' (c.p. 359),              
attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto e'                
destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un           
anno o con la multa da lire centomila a un milione (c.p. 31).                   
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a scopo           
di lucro.".                                                                     
3) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31           
concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:                   
"Art. 3 - Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio             
1. I Comuni istituiscono la Commissione per la qualita'                         
architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta               
l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del               
rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici,           
interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento             
delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico                 
architettonico.                                                                 
2. Il Consiglio comunale con il Regolamento urbanistico ed edilizio             
(RUE) definisce la composizione, le modalita' di nomina e le                    
eventuali competenze della commissione, oltre quelle di cui al comma            
1, nell'osservanza dei seguenti principi:                                       
a) la commissione costituisce organo a carattere esclusivamente                 
tecnico i cui componenti di norma esterni all'Amministrazione                   
presentano una elevata competenza e specializzazione;                           
b) i pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed                 
architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto             
urbano, paesaggistico e ambientale;                                             
c) la commissione all'atto dell'insediamento puo' redigere un                   
apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e               
formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.                             
3. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della Commissione             
per la qualita' architettonica e il paesaggio, le determinazioni                
conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia           
non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono                      
immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro           
il termine perentorio di trenta giorni, del potere di cui all'art.              
24.".                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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