LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 17
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione Europea, la Provincia informa il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi
previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 372 del 1999,
nonche' di cui all'articolo 4, comma 1, punto 5, della Direttiva
2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003
"che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di
taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le
direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del
pubblico all'accesso alla giustizia".
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art.12 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:
"Art. 12 - Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati
forniti ai sensi degli articoli 4 e 8, nel momento stesso in cui sono
messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere
forniti ad uno Stato dell'Unione Europea che ne faccia richiesta,
qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi
sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non
ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente,
qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente che provvede
ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati,
affinche' nei casi di cui al comma 1 le domande siano accessibili
anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un
periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima
della decisione dell'autorita' competente.".
2) Il testo dell'art.4, comma 1, punti 3 e 6 della Direttiva
2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003
concernente Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni
piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del
Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del
pubblico e all'accesso alla giustizia e' il seguente:
"Art. 4 - Modifica della direttiva 96/61/CE
La direttiva 96/61/CE e' modificata come segue:
(omissis)
5) l'articolo 17 e' modificato come segue:
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un
impianto puo' avere effetti negativi significativi sull'ambiente di
un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe
subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo
Stato membro in cui e' stata richiesta l'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 4 o dell'articolo 12, paragrafo 2, comunica all'altro
Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o
rese disponibili ai sensi dell'allegato V nel momento stesso in cui
le mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni
servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei
rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio
della reciprocita' e della parita' di trattamento.;
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi
1 e 2 devono essere prese in considerazione dall'autorita' competente
al momento della decisione sulla domanda.
4. L'autorita' competente informa ogni Stato membro consultato ai
sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda
e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5.
Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinche' le suddette
informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al pubblico
interessato nel proprio territorio.
(omissis)".