REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

               TITOLO IV                                                        
        DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                               
          Art. 17                                                               
Effetti transfrontalieri                                                        
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere                  
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato                
dell'Unione Europea, la Provincia informa il Ministero dell'Ambiente            
e della Tutela del territorio per l'adempimento degli obblighi                  
previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 372 del 1999,              
nonche' di cui all'articolo 4, comma 1, punto 5, della Direttiva                
2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003            
"che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di                
taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le                    
direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del           
pubblico all'accesso alla giustizia".                                           
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.12 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372           
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla                   
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:             
"Art. 12 - Effetti transfrontalieri                                             
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere                  
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato                
dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il                
Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati              
forniti ai sensi degli articoli 4 e 8, nel momento stesso in cui sono           
messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere             
forniti ad uno Stato dell'Unione Europea che ne faccia richiesta,               
qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi                
sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non            
ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente,            
qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere                
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato                
dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente che provvede            
ai predetti adempimenti.                                                        
2. Il Ministero dell'ambiente provvede, d'intesa con il Ministero               
degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati,              
affinche' nei casi di cui al comma 1 le domande siano accessibili               
anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un                 
periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima             
della decisione dell'autorita' competente.".                                    
2) Il testo dell'art.4, comma 1, punti 3 e 6 della Direttiva                    
2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003            
concernente Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che                
prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni              
piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del             
Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del           
pubblico e all'accesso alla giustizia e' il seguente:                           
"Art. 4 - Modifica della direttiva 96/61/CE                                     
La direttiva 96/61/CE e' modificata come segue:                                 
(omissis)                                                                       
5) l'articolo 17 e' modificato come segue:                                      
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:                                   
1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un                 
impianto puo' avere effetti negativi significativi sull'ambiente di             
un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe             
subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo             
Stato membro in cui e' stata richiesta l'autorizzazione ai sensi                
dell'articolo 4 o dell'articolo 12, paragrafo 2, comunica all'altro             
Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o              
rese disponibili ai sensi dell'allegato V nel momento stesso in cui             
le mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni                 
servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei                  
rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio                
della reciprocita' e della parita' di trattamento.;                             
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:                                          
3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi            
1 e 2 devono essere prese in considerazione dall'autorita' competente           
al momento della decisione sulla domanda.                                       
4. L'autorita' competente informa ogni Stato membro consultato ai               
sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda           
e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5.            
Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinche' le suddette             
informazioni siano rese disponibili in modo appropriato al pubblico             
interessato nel proprio territorio.                                             
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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