REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 17                                                               
Opere urgenti di edilizia scolastica                                            
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e                   
relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale           
22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di                
opere urgenti di edilizia scolastica), e' disposta, per l'esercizio             
2004, un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.000.000,00            
a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 -            
Investimenti per lo sviluppo delle attivita' scolastiche e                      
formative.                                                                      
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 concerne Norme per                  
l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia                       
scolastica.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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