REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO IV                                                          
        DISPOSIZIONI IN MATERIA                                                 
     DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  PER LO SVILUPPO        
        DELLE ZONE MONTANE                                                      
          Art. 16                                                               
Accordi interprofessionali per il settore                                       
delle produzioni forestali                                                      
1. La Regione, d'intesa con le Comunita' montane, promuove lo                   
sviluppo ecocompatibile delle produzioni forestali e dell'economia              
del legno anche attraverso accordi tra le imprese, i proprietari ed i           
gestori di aree forestali e gli operatori della filiera del legno, in           
forma singola ovvero associata, per un miglior utilizzo delle risorse           
forestali regionali.                                                            
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono concernere altresi' la                 
produzione di energia elettrica da fonte alternativa, mediante                  
utilizzo di bio-masse e di scarti delle lavorazioni forestali,                  
coinvolgendo le imprese interessate a tale produzione.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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