REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 16                                                               
Sostituzione dell'articolo 28                                                   
1. L'articolo 28 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal seguente:                  
"Art. 28                                                                        
Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamentiin conto capitale             
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia              
che hanno fruito di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo              
14, comma 2, lettera a), e' istituito vincolo di destinazione per               
quindici anni e la rimozione del vincolo prima della scadenza e'                
consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato             
ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una             
diversa e migliore soluzione insediativa del servizio educativo.                
2. Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a soggetti              
privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di            
destinazione e' di durata ventennale e la rimozione del vincolo prima           
della scadenza e' consentita dalla Giunta regionale nel caso                    
l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o                     
l'adolescenza o ad altro servizio sociale.                                      
3. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata             
del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte            
dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.                  
4. La Giunta regionale stabilisce altresi' le modalita' di                      
restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di                
revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'articolo 14           
comma 3.".                                                                      
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 28 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1            
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima                  
infanzia e' il seguente:                                                        
"Art. 28 - Vincolo di destinazione                                              
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia              
realizzati con finanziamenti concessi dalla Regione e' istituito                
vincolo di destinazione per quindici anni.                                      
2. Lo svincolo prima della scadenza e' consentito dalla Giunta                  
regionale su richiesta motivata del Comune competente nel caso in cui           
l'edificio sia adibito ad altro servizio per l'infanzia o qualora sia           
prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del nido                  
d'infanzia.".                                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina