REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

        TITOLO II                                                               
     DISPOSIZIONI IN CAMPO AMBIENTALE                                           
           CAPO II                                                              
     Disposizioni in materia di occupazione                                     
     ed uso del territorio                                                      
Sezione I                                                                       
Disposizioni per la gestione delle aree                                         
del demanio idrico                                                              
          Art. 16                                                               
Procedimento per il rilascio delle concessioni                                  
1. Per le finalita' di cui all'articolo 13 viene periodicamente                 
pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione, l'elenco delle              
aree del demanio idrico che si sono rese disponibili e che la Regione           
valuta opportuno dare in concessione. In sede di pubblicazione la               
Regione indica, per le aree pubblicate, gli usi consentiti nel                  
rispetto della pianificazione di bacino e secondo i criteri di cui              
all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela           
ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e            
delle altre acque pubbliche) e puo' fornire ulteriori indicazioni in            
ordine a priorita' di uso e durata delle concessioni. Sono soggette a           
pubblicazione le domande di concessione per gli usi prioritari                  
individuati all'articolo 15 e le domande di occupazione di aree del             
demanio idrico strumentali al godimento del diritto di proprieta' o             
di altro diritto reale.                                                         
2. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco            
delle aree disponibili possono essere presentate le domande di                  
concessione. Entro lo stesso termine possono essere presentate                  
domande concorrenti, opposizioni od osservazioni per le domande                 
pubblicate ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.                            
3. Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine           
per la presentazione delle domande presso la sede del Servizio                  
tecnico di bacino e' depositato un elenco delle domande pervenute con           
indicazione del bene e dell'uso richiesto, per permettere la                    
presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.             
4. Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso                   
prioritario ai sensi dell'articolo 15, l'assegnazione dell'area                 
demaniale avviene previo esperimento di procedura concorsuale,                  
ovvero, nel caso di cui all'ultimo periodo del comma 1, a seguito di            
ponderazione degli interessi concorrenti.                                       
5. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono                   
invitati, mediante avviso, a presentare la propria offerta, in                  
relazione al canone fissato come base, in busta chiusa entro la data            
ed ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo,            
data ed ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale             
da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla           
base del canone pi alto.                                                        
6. Nei casi di occupazione occasionale, legata ad eventi,                       
manifestazioni o necessita' particolari, di durata non superiore a              
quarantacinque giorni, l'Amministrazione regionale rilascia il titolo           
concessorio a seguito di istruttoria non preceduta dalla                        
pubblicazione della domanda.                                                    
7. Il rilascio del titolo concessorio avviene previa acquisizione dai           
competenti organi dei pareri previsti dalla legislazione vigente. Il            
provvedimento tiene conto delle osservazioni presentate sulle                   
domande.                                                                        
8. Il termine per la conclusione del procedimento e' di                         
centocinquanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda              
ovvero, in caso di pubblicazione dell'area da dare in concessione,              
dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle                 
domande.                                                                        
9. I termini di cui al presente articolo sono ridotti a un terzo                
qualora il procedimento riguardi concessioni per l'attraversamento di           
corsi d'acqua, con esclusione di quelli di seconda categoria, e                 
relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di           
interesse pubblico.                                                             
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37 concernente           
Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei              
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche e' il seguente:               
"Art. 5                                                                         
1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali,              
interregionali e regionali, previsti dalla Legge 18/5/1989, n. 183, e           
successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il                    
regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di               
bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle                 
acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal                  
demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di                
valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la                     
responsabilita' dell'amministrazione competente al rilascio del                 
provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle                  
autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon              
regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e                    
geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti               
naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.               
2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i               
beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito               
provvedimento amministrativo di autorizzazione che dovra' assicurare            
la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma               
1.".                                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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