LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO II
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO II
Forme associative dei Comuni
Art. 16
Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali
1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni
interessati, puo' promuovere accordi con altre Regioni aventi ad
oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a
diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando cio' si renda
necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile
relativamente alle procedure e modalita' di erogazione di servizi da
parte degli enti associati.
2. L'accordo puo' anche prevedere, in presenza di forti indici di
integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la
costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali
per la gestione in forma associata di una pluralita' di funzioni e
servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina
legislativa regionale convenuta nell'accordo.
3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo
parere della Commissione consiliare competente per materia.
4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della
Regione Emilia-Romagna, la forma associativa e' ammessa ai contributi
dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede
all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi
dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia
di Enti locali).
NOTA ALL'ART. 16
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n.
11 concernente Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di Enti locali e' il seguente:
"Art. 10 - Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del
Programma
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli
indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale,
in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9.
2. Il Programma di riordino territoriale e' adottato con
deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti
locali in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi
dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nel rispetto degli indirizzi
di cui al comma 1. La Giunta procede all'adozione del Programma
decorsi trenta giorni dall'esame in Consiglio della proposta di
indirizzi.
3. Il Programma e' aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le
modalita' di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai
Comuni interessati.
4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale
sullo stato di attuazione del Programma.".