REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

         TITOLO II                                                              
       SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                           
         CAPO II                                                                
     Forme associative dei Comuni                                               
          Art. 16                                                               
Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali                                
1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni                  
interessati, puo' promuovere accordi con altre Regioni aventi ad                
oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a             
diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando cio' si renda           
necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile              
relativamente alle procedure e modalita' di erogazione di servizi da            
parte degli enti associati.                                                     
2. L'accordo puo' anche prevedere, in presenza di forti indici di               
integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la            
costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali            
per la gestione in forma associata di una pluralita' di funzioni e              
servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina            
legislativa regionale convenuta nell'accordo.                                   
3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo            
parere della Commissione consiliare competente per materia.                     
4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della                  
Regione Emilia-Romagna, la forma associativa e' ammessa ai contributi           
dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede                
all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi                 
dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11                    
(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia             
di Enti locali).                                                                
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n.           
11 concernente Disciplina delle forme associative e altre                       
disposizioni in materia di Enti locali e' il seguente:                          
"Art. 10 - Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del                 
Programma                                                                       
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli                
indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale,           
in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9.             
2. Il Programma di riordino territoriale e' adottato con                        
deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti                
locali in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi                
dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nel rispetto degli indirizzi             
di cui al comma 1. La Giunta procede all'adozione del Programma                 
decorsi trenta giorni dall'esame in Consiglio della proposta di                 
indirizzi.                                                                      
3. Il Programma e' aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le            
modalita' di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai            
Comuni interessati.                                                             
4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale              
sullo stato di attuazione del Programma.".                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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