LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 16
Pianificazione di tutela,
uso e risanamento delle acque
1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al
risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla
U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, e' disposta per
l'esercizio 2005 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 250.000,00.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale locale e' il seguente:
"Art. 114 - Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle
acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientale dei corpi idrici, nonche' degli obiettivi di
qualita' funzionale in relazione agli usi programmati per corpo
idrico o tratto di esso. Il piano e' elaborato nel rispetto degli
indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17
della Legge 18 maggio 1988, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia
approvato, la Regione puo' comunque dotarsi del piano di tutela, uso
e risanamento delle acque.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici
regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorita' di
bacino nazionale e interregionale;
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle
destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative
conseguenti;
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche
fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
d) valuta a livello dell'intera Regione la disponibilita' di risorse
idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in
relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di
risparmio della risorsa;
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i
trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17
della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualita' delle
acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di
prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle
Province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale
di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 e' adottato e approvato secondo le
procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi
con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di
pianificazione in materia di acque.".