REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

             CAPO II                                                            
             Sanzioni                                                           
          Art. 16                                                               
Altri interventi edilizi eseguiti                                               
in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo                              
1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 1,            
lettere a), c), d), h), i), k), l) e m), della legge regionale n. 31            
del 2002, eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di                
inizio attivita', nonche' il mutamento di destinazione d'uso senza              
opere, la demolizione senza ricostruzione e il restauro e risanamento           
conservativo su edifici non vincolati, eseguiti in assenza o in                 
difformita' dal titolo abilitativo, comportano la sanzione pecuniaria           
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile                     
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata             
ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e comunque non inferiore a 1.000            
Euro. In tale ipotesi il Comune puo' prescrivere l'esecuzione di                
opere dirette a rendere l'intervento piu' consono al contesto                   
ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei                  
lavori.                                                                         
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 8, comma 1, lettere a), c), d), h), i), k), l)            
e m) della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 concernente                  
Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:                               
"Art. 8 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita'                    
obbligatoria                                                                    
1. Salvo piu' restrittive previsioni di cui al comma 2, sono                    
obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attivita':                  
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;                                
(omissis)                                                                       
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle              
barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli           
immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs n. 490              
del 1999, nonche' gli immobili aventi valore storico-architettonico             
individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino              
elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma                   
dell'edificio;                                                                  
d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;                              
(omissis)                                                                       
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti gia' destinati ad              
attivita' sportive senza creazione di volumetria;                               
i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che                   
comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici            
o di attrezzature esistenti;                                                    
(omissis)                                                                       
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unita'            
immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24                
marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri                   
storici;                                                                        
l) le opere pertinenziali purche' non qualificate come interventi di            
nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6)                   
dell'allegato alla presente legge;                                              
m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi                  
all'attivita' agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari,              
secondo quanto stabilito dal RUE.                                               
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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