LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
CAPO II
Sanzioni
Art. 16
Altri interventi edilizi eseguiti
in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo
1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 1,
lettere a), c), d), h), i), k), l) e m), della legge regionale n. 31
del 2002, eseguiti in assenza o in difformita' dalla denuncia di
inizio attivita', nonche' il mutamento di destinazione d'uso senza
opere, la demolizione senza ricostruzione e il restauro e risanamento
conservativo su edifici non vincolati, eseguiti in assenza o in
difformita' dal titolo abilitativo, comportano la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata
ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e comunque non inferiore a 1.000
Euro. In tale ipotesi il Comune puo' prescrivere l'esecuzione di
opere dirette a rendere l'intervento piu' consono al contesto
ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei
lavori.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 8, comma 1, lettere a), c), d), h), i), k), l)
e m) della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 concernente
Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 8 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita'
obbligatoria
1. Salvo piu' restrittive previsioni di cui al comma 2, sono
obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
(omissis)
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle
barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli
immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs n. 490
del 1999, nonche' gli immobili aventi valore storico-architettonico
individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino
elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma
dell'edificio;
d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
(omissis)
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti gia' destinati ad
attivita' sportive senza creazione di volumetria;
i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che
comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici
o di attrezzature esistenti;
(omissis)
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unita'
immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24
marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri
storici;
l) le opere pertinenziali purche' non qualificate come interventi di
nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6)
dell'allegato alla presente legge;
m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi
all'attivita' agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari,
secondo quanto stabilito dal RUE.
(omissis)".