REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

               TITOLO IV                                                        
        DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                               
          Art. 16                                                               
Scambio di informazioni e sistema informativo                                   
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco                 
scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento           
delle procedure disciplinate dalla presente legge.                              
2. La Provincia trasmette al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione            
Emilia-Romagna, le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del            
decreto legislativo n. 372 del 1999 con le modalita' ivi previste.              
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto             
1999, n. 372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa           
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 11 - Scambio di informazioni                                              
1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente               
ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa                   
all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori              
limite di emissione applicati agli impianti di cui all'Allegato I e             
alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano,               
sulla base di un apposito formulario, stabilito con decreto del                 
Ministro dell'ambiente, conforme a quanto stabilito dalla Commissione           
Europea. La prima comunicazione deve pervenire entro tredici mesi               
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.                           
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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