LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 16
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia), e' disposta la seguente
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della
U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi
educativi per l'infanzia:
Esercizio 2004: Euro 1.000.000,00.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) La legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concerne Norme in materia
di servizi educativi per la prima infanzia.