REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 16                                                               
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia                             
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,             
il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei                  
servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla              
legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi              
educativi per la prima infanzia), e' disposta la seguente                       
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito della           
U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi                 
educativi per l'infanzia:                                                       
Esercizio 2004: Euro 1.000.000,00.                                              
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 concerne Norme in materia           
di servizi educativi per la prima infanzia.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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