REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

             TITOLO IV                                                          
        DISPOSIZIONI IN MATERIA                                                 
     DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  PER LO SVILUPPO        
        DELLE ZONE MONTANE                                                      
          Art. 15                                                               
Sviluppo dell'informatizzazione                                                 
e dei collegamenti telematici                                                   
1. Per superare le difficolta' che le popolazioni montane incontrano            
per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di               
enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno               
uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione               
dell'articolo 24 della legge n. 97 del 1994, d'intesa con le                    
Comunita' montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti           
interessati al fine di realizzare servizi integrati per il                      
miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei                      
collegamenti telematici tra gli enti, anche attraverso                          
l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.                   
2. La Regione, anche attraverso accordi con lo Stato e i gestori                
delle reti, promuove la diffusione delle telecomunicazioni a banda              
larga nelle aree montane, al fine di garantire l'accesso dei                    
cittadini e delle imprese ai servizi telematici e al fine di favorire           
la localizzazione di nuove attivita' imprenditoriali e lo sviluppo              
del telelavoro.                                                                 
3. La Regione attraverso accordi tra i Comuni e i gestori delle reti,           
promuove progetti specifici tesi a portare la copertura dei segnali             
televisivi e di quelli di telefonia mobile nelle zone di montagna               
ancora scoperte.                                                                
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97                     
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:              
"Art. 24 - Informatica e telematica                                             
1. Le comunita' montane possono operare quali sportelli dei cittadini           
per superare le difficolta' di comunicazione tra le varie strutture e           
servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i             
soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire               
loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non                
coperti da segreto.                                                             
2. L'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,                
sentita l'Unione nazionale comuni comunita' ed enti montani (UNCEM),            
predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e                     
consultazione.                                                                  
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,                 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le           
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce,              
nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni                       
collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le                 
comunita', i comuni montani e l'UNCEM.                                          
4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro             
il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEM, presenta al                   
Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con                 
particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al               
quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle                     
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei                 
rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi                    
comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica                  
nazionale della montagna".                                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina