LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER LO SVILUPPO
DELLE ZONE MONTANE
Art. 15
Sviluppo dell'informatizzazione
e dei collegamenti telematici
1. Per superare le difficolta' che le popolazioni montane incontrano
per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di
enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno
uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione
dell'articolo 24 della legge n. 97 del 1994, d'intesa con le
Comunita' montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti
interessati al fine di realizzare servizi integrati per il
miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei
collegamenti telematici tra gli enti, anche attraverso
l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.
2. La Regione, anche attraverso accordi con lo Stato e i gestori
delle reti, promuove la diffusione delle telecomunicazioni a banda
larga nelle aree montane, al fine di garantire l'accesso dei
cittadini e delle imprese ai servizi telematici e al fine di favorire
la localizzazione di nuove attivita' imprenditoriali e lo sviluppo
del telelavoro.
3. La Regione attraverso accordi tra i Comuni e i gestori delle reti,
promuove progetti specifici tesi a portare la copertura dei segnali
televisivi e di quelli di telefonia mobile nelle zone di montagna
ancora scoperte.
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
concernente Nuove disposizioni per le zone montane e' il seguente:
"Art. 24 - Informatica e telematica
1. Le comunita' montane possono operare quali sportelli dei cittadini
per superare le difficolta' di comunicazione tra le varie strutture e
servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i
soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire
loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non
coperti da segreto.
2. L'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
sentita l'Unione nazionale comuni comunita' ed enti montani (UNCEM),
predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e
consultazione.
3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce,
nell'ambito del proprio sistema telematico, gli opportuni
collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le
comunita', i comuni montani e l'UNCEM.
4. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro
il 30 settembre di ciascun anno, sentita l'UNCEM, presenta al
Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con
particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al
quadro delle risorse da destinare al settore da parte delle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei
rispettivi bilanci, su fondi propri o derivanti da programmi
comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica
nazionale della montagna".